Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35826/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio amministrativo, accolta dalla Corte d'appello di Perugia con liquidazione di un indennizzo calcolato anche scomputando il periodo successivo al 25 giugno 2008 per mancata presentazione dell'istanza di prelievo, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008. La parte interessata ha poi proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello emesso in sede di rinvio, deducendo quattro motivi. Con i primi due ha denunciato nullità del decreto per violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avesse omesso di decidere su una questione che gli era stata espressamente rimessa dalla Corte di cassazione, cioè il ricalcolo della durata irragionevole alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che imponeva lo scomputo del periodo per mancanza di istanza di prelievo. Con il terzo e il quarto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei decreti ministeriali sulle tariffe professionali, contestando la compensazione delle spese del giudizio di rinvio motivata dalla mancata opposizione dell'Avvocatura e la liquidazione del compenso sotto i minimi tariffari. Il testo non consente di ricostruire ulteriori dettagli fattuali oltre a questi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i primi due motivi, osservando che il giudice del rinvio aveva completamente omesso di pronunciarsi sul punto devolutogli dalla precedente ordinanza di legittimità, ossia sul ricalcolo della durata irragionevole dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008, con conseguente incidenza sull'entità dell'indennizzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché provveda su tale questione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008

    La norma, che subordinava lo scomputo di un periodo del giudizio amministrativo alla mancata presentazione dell'istanza di prelievo, è richiamata come disposizione poi dichiarata incostituzionale; la Corte di cassazione prende atto della sopravvenuta illegittimità costituzionale e ne trae la conseguenza che il giudice del rinvio doveva rideterminare la durata irragionevole senza applicare quel criterio di scomputo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice del rinvio non può omettere di pronunciare su un punto del thema decidendum che gli sia stato rimesso dalla Corte di cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e ai capi della decisione rescissi dalla Cassazione; la sua mancata statuizione su quanto devoluto integra vizio di nullità del provvedimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro per la censura sulle spese, rimasta assorbita.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato come parametro per la censura sulla compensazione delle spese, rimasta assorbita.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato insieme alle norme sui compensi professionali per contestare la liquidazione sotto i minimi tariffari, profilo non esaminato per assorbimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve statuire su tutte le questioni che gli sono state espressamente devolute dalla Cassazione; l'omissione di pronuncia integra violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c. e comporta cassazione della decisione.
  • Quando intervenga una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma utilizzata per quantificare un indennizzo, il giudice di rinvio deve riesaminare il punto decisivo alla luce del nuovo assetto normativo, senza limitarsi a confermare la precedente liquidazione.
  • Le censure relative alla regolazione delle spese restano assorbite quando la decisione venga cassata per un vizio preliminare che impone un nuovo esame complessivo della causa anche sotto il profilo economico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.