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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46531/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva riformato parzialmente la pronuncia di primo grado riconoscendo la recidiva in forma semplice anziché la recidiva reiterata e confermando la condanna per tentata truffa continuata (4 mesi di reclusione e €600 di multa). I motivi lamentavano: 1) errata applicazione dell\'art. 99 cod. pen. e mancata applicazione della declaratoria di prescrizione con riferimento a una condanna precedente dichiarata estinta per prescrizione; 2) omissione della declaratoria di tardività delle querele perché i termini non potevano essere fatti decorrere dai successivi atti di messa in mora; 3) difetto di motivazione sull\'elemento soggettivo e sulla responsabilità del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva in forma semplice, avendo il casellario giudiziale evidenziato una condanna irrevocabile per minaccia nel 2001, precedente ai fatti del 2012, e richiamando l\'art. 106 c.p. che considera ai fini della recidiva anche condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione. Ha inoltre escluso la prescrizione del reato contestato tenendo conto dei termini di prescrizione, delle proroghe per interruzioni e dei periodi di sospensione che erano stati omessi dal ricorso. Sugli altri motivi la Corte ha ritenuto che la questione della tempestività delle querele fosse già adeguatamente valutata dal giudice di merito (decorrenza dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa e completa sull\'autore) e che la richiesta relativa alla valutazione delle prove costituisse una mera riedizione della valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Il ricorso contestava l\'applicazione dell\'art. 99 (diminuzione della pena per le recidive/effetti sulle circostanze), ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva in forma semplice operata dal giudice di merito, senza vizio di legge o motivazionale.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto di un precedente procedimento che aveva determinato l\'estinzione per prescrizione di una condanna; non inficia l\'accertamento della recidiva se rilevabile altra condanna antecedente e irrevocabile.

  • art. 106, comma primo, codice penale

    "agli effetti della recidiva si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato"

    La Corte interpreta l\'art. 106 nel senso che anche le condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione (es. prescrizione successiva) possono concorrere ai fini della recidiva; pertanto la declaratoria di prescrizione di una precedente condanna non esclude automaticamente la recidiva.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Riferito al divieto di reformatio in pejus: la Corte sottolinea che l\'art. 597 impedisce al giudice d\'appello di infliggere una pena più grave, ma non vieta di lasciare la pena invariata se cambia la valutazione di talune circostanze.

  • art. 124 cod. pen.

    Citato quanto al decorso del termine per la querela: la Corte ricorda che il termine decorre quando la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva e dell\'autore, quindi non dal mero sospetto.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto i profili di motivazione e di fatto adeguatamente trattati dal giudice di merito, pertanto il motivo è inammissibile per essere in sostanza una critica della valutazione probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; è stata inoltre comminata una somma alla Cassa delle ammende per dolo/negligenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La recidiva può essere riconosciuta anche se una precedente condanna è stata successivamente estinta per prescrizione: ai fini della recidiva rilevano le condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione, purché la condanna sia anteriore ai fatti successivi.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le proroghe, interruzioni e sospensioni previste dalla legge; omissioni nel conteggio possono portare a conclusioni erronee sulla estinzione del reato.
  • Il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa e completa del fatto-reato e, se necessario, dell\'autore; il mero sospetto non fa decorrere il termine.
  • La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti né sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Il divieto di reformatio in pejus impedisce di aggravare la pena in appello, ma non vieta di confermare la pena anche se la qualificazione di alcune circostanze cambia, purché ciò non determini un aumento della pena rispetto alla sentenza impugnata.
  • I ricorsi manifestamente infondati o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e contribuzioni alla Cassa delle ammende).

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