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Sentenza

Sentenza n. 911/2026 - Napoli, Sezione 1

Esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli – Sez. Controversie di Lavoro e di Previdenza e Assistenza n. 660/2025, pubblicata in data 25/02/2025 (resa sulla causa iscritta al n. 1057/2021) e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 660/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento del danno non patrimoniale, interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 660/2025, che aveva riconosciuto, in favore degli eredi del creditore originario, il diritto al risarcimento del danno differenziale e condannato l'Autorità di Sistema Portuale al pagamento di euro 218.274,22, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento della maturazione sino all'effettivo soddisfo. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'amministrazione aveva effettuato, dopo la proposizione del ricorso, un pagamento complessivo di euro 240.546,60, ritenuto dai ricorrenti insufficiente quanto agli accessori. Il TAR ha verificato il credito residuo, calcolando capitale, rivalutazione e interessi con decorrenza dal 1° aprile 2006, e lo ha determinato in euro 148.491,39. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla somma di euro 240.546,60 già corrisposta dall'amministrazione. Ha invece accolto il ricorso per la parte relativa al credito residuo di euro 148.491,39, rilevando che la sentenza civile passata in giudicato aveva immediato valore conformativo-ordinatoro nei confronti dell'amministrazione e che quest'ultima non aveva dato integrale esecuzione al giudicato. Ha ordinato all'Autorità di Sistema Portuale di corrispondere la somma residua entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina del Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega e insediamento su istanza dei ricorrenti. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, fissandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 800, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "condanna al pagamento di una somma di denaro, anche per ciascun giorno di ritardo, in caso di mancata esecuzione"

    Consente al giudice dell'ottemperanza di applicare una penalità di mora per incentivare l'adempimento del giudicato; nella fattispecie è stata determinata nella misura degli interessi legali sul credito complessivo, dal decorso del termine assegnato per l'adempimento fino all'effettiva esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    "termine dilatorio di 120 giorni"

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'azione di esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 6, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, ha immediato valore conformativo-ordinatoro e può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Il pagamento solo parziale del capitale, degli interessi e della rivalutazione non determina l’integrale esecuzione del giudicato: il giudizio di ottemperanza resta procedibile per la parte di credito residua, mentre per la somma già pagata sopravviene la carenza di interesse.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata l’integrale o parziale inerzia dell’amministrazione rispetto a un giudicato civile, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sul credito risultante dal giudicato e decorrere dal termine assegnato dal giudice per l’adempimento, fino all’esecuzione spontanea o commissariale.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora cessa al momento dell’adempimento, anche se tardivo, dell’amministrazione o del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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