Cassazione Civile, Ordinanza n. 03034/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui tre unità immobiliari di proprietà di un contribuente erano state classate in categoria A/8 con attribuzione delle relative rendite. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto una proposta conciliativa formulata in corso di causa, assegnando a uno degli immobili la categoria A/8 e agli altri due la categoria A/2. L'Agenzia delle Entrate aveva appellato la decisione, sostenendo che non vi fosse stata una valida accettazione della proposta conciliativa da parte dell'Ufficio e contestando la decisione di primo grado; la CTR Toscana ha però rigettato l'appello con una motivazione ritenuta dall'Agenzia meramente apparente. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360 c.p.c., n. 4; 2) violazione degli artt. 1, commi 2 e 3, d.m. 701/1994, 61 d.P.R. 1142/1948 e delle istruzioni operative richiamate, sostenendo che l'avviso di classamento sarebbe stato sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, specie in assenza di contestazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente, in quanto priva di un reale svolgimento argomentativo sulle questioni poste con l'appello e ridotta a formule generiche e apodittiche. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Impone nel processo tributario l'obbligo di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione integra nullità quando la motivazione sia meramente apparente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il vizio processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato per ribadire, alla luce delle Sezioni Unite, che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente il controllo sulla mera sufficienza della motivazione.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Costituisce, nel processo civile, l'omologo obbligo di indicare la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione può tradursi in motivazione apparente.
Cost., art. 111, comma 6
È richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 1, commi 2 e 3, d.m. n. 701/1994
Invocato come parametro sulla motivazione dell'avviso di classamento, ma il motivo relativo non è stato esaminato perché assorbito.
art. 61 d.P.R. n. 1142/1948
Invocato dalla ricorrente in tema di classamento catastale e motivazione dell'avviso, ma il relativo motivo è stato assorbito.
circ. Agenzia del Territorio n. 4/2009
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi dall'Ufficio, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.
Cass. Sez. U. n. 8053/2014
È richiamata per il principio della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione e per la nozione di anomalia motivazionale censurabile in cassazione.
Cass. n. 2876/2017
Richiamata per definire il vizio di motivazione meramente apparente come omessa esplicitazione dei motivi in fatto e diritto e dell'iter logico della decisione.
Cass. n. 1461/2018
Richiamata in continuità con Cass. n. 2876/2017 per ribadire che la motivazione apparente non consente di verificare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice si limita a formule generiche o apodittiche senza esporre i passaggi logico-giuridici che sorreggono la decisione e senza confrontarsi con le questioni devolute in appello.
- La motivazione apparente integra una nullità processuale denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, perché viola l'obbligo costituzionale e processuale di motivazione del provvedimento giudiziale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali rilevanti sul piano costituzionale; resta escluso il sindacato sul mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per vizio radicale della motivazione, le ulteriori censure che investono il merito della decisione restano assorbite.
- Nel contenzioso tributario sul classamento catastale, la questione della sufficienza della motivazione dell'avviso può essere oggetto di specifiche regole tecniche, ma la relativa verifica resta logicamente successiva al controllo preliminare sulla validità della sentenza impugnata.
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