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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35248/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un ex dipendente aveva presentato al passivo fallimentare una prima domanda tempestiva per un credito di lavoro, poi ammessa, e successivamente una seconda domanda, sempre per un credito di lavoro ma per diverso titolo, chiedendo l'ammissione in via privilegiata dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo senza ammettere il secondo credito, ritenendo la domanda ultratardiva. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, osservando che la mancata comunicazione ex art. 97 l.fall. non incide sulla disciplina dell'art. 101 l.fall. e che il creditore conosceva comunque l'esistenza del fallimento. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 97 e 101 l.fall., sostenendo che la comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo è necessaria per far decorrere il termine delle domande tardive e che, in mancanza, egli avrebbe dovuto essere rimesso in termini o comunque la domanda avrebbe dovuto essere considerata ammissibile come tardiva o ultratardiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'omissione della comunicazione ex art. 97 l.fall. non altera la disciplina dei termini per le domande tardive o ultratardive di insinuazione al passivo: può semmai rilevare ai fini di una rimessione in termini o della valutazione della causa non imputabile del ritardo, ma non rende automaticamente inapplicabile il termine di cui all'art. 101 l.fall. Nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto carente di specifiche allegazioni decisive, perché non indicava la data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, non deduceva in modo autosufficiente un'istanza di rimessione in termini e, comunque, non dimostrava la causa non imputabile richiesta per l'ultratardività. È stata inoltre richiamata la necessità, per le domande ultratardive, di provare anche una ragione esterna che giustifichi l'inerzia successiva al venir meno dell'impedimento. Conseguentemente è stato confermato il rigetto dell'opposizione e posto a carico del ricorrente l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    comma 1; comma 4; ultimo comma

    disciplina le domande tardive e ultratardive di ammissione al passivo; la domanda tardiva è ammissibile entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabili a diciotto mesi solo se la proroga è espressamente disposta nella sentenza dichiarativa di fallimento; la domanda ultratardiva richiede la prova di una causa non imputabile del ritardo e resta proponibile solo fino all'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo.

  • art. 97 l.fall.

    impone al curatore di comunicare ai ricorrenti l'esecutività dello stato passivo e l'avviso sul diritto di opposizione; la sua omissione non modifica la disciplina dei termini processuali per le domande tardive, potendo rilevare al più per l'opposizione o per una rimessione in termini nei limiti del caso concreto.

  • art. 92 l.fall.

    il mancato avviso iniziale può integrare causa non imputabile del ritardo del creditore, salvo prova del curatore che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento indipendentemente dall'avviso.

  • art. 98 l.fall.

    richiamato in relazione all'opposizione allo stato passivo; la mancata comunicazione ex art. 97 può incidere sulla tempestività dell'opposizione attraverso l'errore scusabile, ma non sulla disciplina delle domande tardive.

  • art. 99 l.fall.

    norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    richiamato come titolo di privilegio del credito di lavoro insinuato al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione dell'esecutività dello stato passivo ex art. 97 l.fall. non sospende né neutralizza automaticamente il termine per proporre domande tardive di insinuazione al passivo; può al più assumere rilievo ai fini di una rimessione in termini o della verifica della causa non imputabile del ritardo.
  • Per l'ammissibilità della domanda tardiva ex art. 101 l.fall. occorre individuare con precisione il dies a quo del termine e allegare in modo autosufficiente gli elementi decisivi sulla sua tempestività; la mera deduzione di mancata comunicazione non basta se il creditore conosceva già la procedura.
  • La domanda ultratardiva richiede non solo la prova dell'impedimento esterno che ha impedito la tempestiva attivazione, ma anche la prova di una ulteriore causa esterna che giustifichi l'inerzia successiva alla cessazione dell'impedimento, in un tempo ragionevolmente contenuto.
  • La proroga del termine per le domande tardive fino a diciotto mesi è eccezionale e deve risultare espressamente dalla sentenza dichiarativa di fallimento, con motivazione sulla particolare complessità della procedura.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro il rigetto della domanda tardiva o ultratardiva deve rispettare puntualmente l'onere di autosufficienza, riportando gli elementi di fatto necessari a verificare il superamento dei termini e la sussistenza della causa non imputabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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