Sentenza n. 413/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale 14 gennaio 2026, n. 61, recante la nomina della nuova Commissione per la scelta del concessionario demaniale marittimo dello stabilimento indicato sul P.U.D. con la sigla ON48, corrispondente ai bagni Sogni d’Estate; - dei verbali della nuova Commissione in data 16 e 19 gennaio 2026; - della determinazione dirigenziale 19 gennaio 2026, n. 105, recante approvazione dei verbali della nuova Commissione, in data 16 e 19 gennaio 2026, e la proposta di aggiudicazione; - della determinazione dirigenziale, 26 gennaio 2026, n. 173, recante la approvazione/conferma dell’aggiudicazione della concessione per il predetto stabilimento balneare, in favore dell’a.t.i. RB Lido; - dell’aggiudicazione stessa, nonché della concessione, ove già rilasciata, - nonché degli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso, occorrendo, il disciplinare di gara; nonché, cumulativamente, per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Liguria n. 13 del 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova aggiudicazione della concessione demaniale marittima, adottata dopo la rivalutazione dell'offerta in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già concorrente non aggiudicataria nella gara per la concessione demaniale marittima dello stabilimento ON48, ha impugnato gli atti con cui il Comune ha nominato una nuova Commissione, rivalutato l'offerta del raggruppamento aggiudicatario e confermato l'aggiudicazione, chiedendo contestualmente l'esecuzione della precedente sentenza del TAR Liguria n. 13 del 2026. La sentenza precedente aveva annullato l'aggiudicazione e imposto la rivalutazione dell'offerta del raggruppamento vincitore limitatamente ai criteri C.3, relativo all'esperienza tecnica e professionale, e A.2.1, relativo alla predisposizione di opere a difesa della costa, con adeguata motivazione. La Commissione ha ridotto il punteggio del raggruppamento da 14 a 12,60 per il criterio C.3 e da 8,4 a 7,2 per il criterio A.2.1, senza modificare la graduatoria. La ricorrente ha dedotto, principalmente, la violazione e l'elusione della precedente sentenza, il difetto di motivazione e di istruttoria nella nuova valutazione e la mancata verifica delle autodichiarazioni del controinteressato. Ha inoltre censurato, in via cautelativa, la nomina della nuova Commissione e gli atti conseguenti. Il Comune e il raggruppamento controinteressato hanno eccepito l'inammissibilità e chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha convertito il rito ordinario in rito dell'ottemperanza, ritenendo ammissibile il cumulo tra censure di ottemperanza e censure autonome e qualificando le domande secondo il loro effettivo contenuto. Ha esaminato prioritariamente i motivi relativi alla violazione della precedente sentenza. Il ricorso per ottemperanza è stato accolto perché la nuova Commissione non ha rispettato il vincolo conformativo della sentenza n. 13 del 2026, che imponeva una rivalutazione sorretta da adeguata motivazione riferita alle ragioni dell'annullamento. Per il criterio C.3, la Commissione si è limitata ad affermare che i documenti di esperienza dell'ATI erano sufficienti e ha richiamato il principio secondo cui il requisito tecnico può sussistere in capo al raggruppamento complessivamente considerato, principio estraneo alla specifica ragione dell'annullamento. Tale motivazione è stata ritenuta apodittica. Per il criterio A.2.1, la Commissione ha sostanzialmente ribadito quanto già accertato nella precedente sentenza, senza spiegare adeguatamente perché, nonostante la mancata specifica indicazione nel piano economico-finanziario dell'importo destinato alle opere di difesa costiera, dovesse essere riconosciuto un punteggio quasi coincidente con quello originario. Il deficit motivazionale è stato ritenuto sintomatico di un'istruttoria inadeguata, le cui modalità non risultavano dai verbali. Il TAR ha quindi dichiarato nulli gli atti gravati per elusione del giudicato, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990 e dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. La domanda autonoma di annullamento è stata dichiarata improcedibile per effetto dell'accoglimento della domanda di ottemperanza. È stato nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente regionale competente in materia di paesaggio e demanio costiero, con il compito di sostituirsi alla Commissione e rivalutare l'offerta del raggruppamento controinteressato sui criteri C.3 e A.2.1 entro quaranta giorni. Gli oneri del commissario sono stati posti a carico del Comune. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite; le spese sono state compensate nei rapporti con il raggruppamento controinteressato.
Norme richiamate
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
dichiara la nullità dei provvedimenti gravati
La violazione o elusione del giudicato giustifica la dichiarazione di nullità degli atti adottati dall'amministrazione in contrasto con la precedente pronuncia.
nullità degli atti gravati
Gli atti amministrativi adottati in elusione o violazione del giudicato sono nulli.
Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2
a fronte del cumulo tra censure veicolate secondo lo strumento dell’ottemperanza e censure autonome, il giudice dell’ottemperanza è chiamato ad effettuare una qualificazione delle domande
Quando il ricorso cumula censure di ottemperanza e censure autonome di annullamento, il giudice deve qualificare le domande secondo il loro effettivo contenuto e può esaminare prioritariamente quelle relative alla violazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorso cumula censure dirette a far valere la violazione o elusione del giudicato e autonome censure di annullamento, il giudice deve qualificare le domande secondo il loro effettivo contenuto e può esaminare prioritariamente le doglianze relative all'esecuzione della precedente pronuncia.
- Il vincolo conformativo derivante da una sentenza di annullamento impone all'amministrazione, nella riedizione del potere, di affrontare specificamente le ragioni che hanno determinato l'annullamento e di motivare in modo adeguato il nuovo esito; non è sufficiente una mera rimodulazione del punteggio o una motivazione apodittica.
- È elusiva del giudicato la nuova valutazione che richiama principi astrattamente pertinenti ma estranei alla specifica ratio della precedente sentenza e non esplicita le ragioni per cui gli elementi dell'offerta giustificano il punteggio attribuito dopo la riedizione del potere.
- La carenza di motivazione della nuova determinazione, quando impedisce di verificare il concreto riesame imposto dal giudicato, evidenzia un'istruttoria inadeguata e può comportare la nullità dell'atto per violazione o elusione del giudicato.
- In caso di accoglimento del giudizio di ottemperanza e dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissandone compiti e termine, affinché si sostituisca all'amministrazione nell'esecuzione della pronuncia.
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