Cassazione Penale, Sentenza n. 34199/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., delle due consigliere che avevano partecipato al Collegio di merito che aveva confermato la confisca urbanistica disposta ex art. 44 comma 2 d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente, società terza non parte nel giudizio di cognizione, sosteneva che il giudice dell'esecuzione sarebbe stato condizionato dalla "forza della prevenzione" e che l'incidente di esecuzione richiede una nuova valutazione del merito (anche istruttoria) nei confronti del terzo, rendendo necessaria la terzietà del giudice. In subordine la ricorrente sollevava questioni di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 665, 37 e 34 cod. proc. pen.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la ricusazione. Il Collegio ha ritenuto che le cause di ricusazione sono di stretta interpretazione e non si estendono automaticamente ai casi in cui il giudice dell'esecuzione abbia partecipato in precedenza a decisioni nel giudizio di cognizione contro soggetti diversi dal terzo che propone l'incidente. La ricorrente non ha allegato fatti specifici che dimostrassero nella fattispecie la sussistenza della "forza della prevenzione" né la concreta valutazione pregiudicante sul medesimo soggetto, sicché non ricorrono i presupposti per la ricusazione; le questioni costituzionali proposte sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibili.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b)
Le ipotesi di ricusazione sono norme eccezionali di stretta interpretazione; l'art. 37 non consente automaticamente la ricusazione per il solo fatto che il giudice dell'esecuzione abbia giudicato in precedenza su fatti analoghi riguardanti soggetti diversi, salvo prova concreta di una valutazione pregiudicante nei confronti del medesimo soggetto
Disciplina l'incompatibilità del giudice; la Corte costituzionale e la giurisprudenza richiedono condizioni concrete (identità della res iudicanda, valutazione sul merito, natura di contenuto della valutazione, collocazione in diversa fase) perché si configuri incompatibilità
Regola l'incidente di esecuzione; pur consentendo al terzo di contestare la confisca in sede esecutiva, non comporta di per sé un automatismo di ricusazione del giudice che ha deciso nel merito
art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Prevede la confisca urbanistica; la giurisprudenza ammette che il terzo possa impugnare la misura in incidente di esecuzione per far valere l'estraneità dei propri beni alla condotta illecita
art. 36, comma 1, lett. h)
Prevede l'obbligo di astensione del giudice quando abbia manifestato convinzioni tali da pregiudicare l'imparzialità; la distinzione tra obbligo di astensione e causa di ricusazione richiede valutazione concreta del contenuto della valutazione compiuta
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo e imparzialità del giudice; la giurisprudenza costituzionale interpreta la necessità di terzietà con criteri concreti e non con automatismi
Corte costituzionale, sentenza n. 283/2000
Ha affermato che la ricusazione per valutazioni espresse in altro procedimento richiede verifica caso per caso; ha escluso una tipicizzazione automatica delle valutazioni pregiudicanti e impone l'allegazione delle ragioni concrete della 'forza della prevenzione'
Corte costituzionale, sentenza n. 172/2023
Ha precisato le condizioni perché si possa parlare di incompatibilità endoprocessuale del giudice quando sono state compiute valutazioni sul medesimo oggetto e ne ha individuato quattro criteri (identità della res, valutazione effettiva, contenuto di merito, diversa fase procedimentale)
Corte di Cassazione, Sez. U, sent. n. 13539/2020 (Perroni)
Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020
Riconosce la possibilità per il terzo di impugnare la confisca in sede esecutiva e la possibilità di limitare la revoca della confisca alle parti ritenute estranee alla condotta illecita
Cassazione, Sez. 3, sent. Agostini n. 27996/2021
Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021
Ha chiarito quando una valutazione preventiva del giudice sia indebita e in quali casi possa integrarsi la causa di ricusazione; richiede che la valutazione anticipi in tutto o in parte l'esito finale e non sia strumentale all'atto compiuto
Massime di principio
- Le cause di ricusazione e le ipotesi di astensione sono di stretta e limitata interpretazione: non basta la mera partecipazione del medesimo giudice a una decisione precedente su fatti analoghi per ottenere la ricusazione
- La parte che chiede la ricusazione deve allegare concretamente in che cosa consista la "forza della prevenzione" ovvero quale valutazione pregiudicante il giudice abbia già compiuto nei confronti del medesimo soggetto
- Se l'incidente di esecuzione riguarda un terzo estraneo al processo di cognizione, la precedente decisione sul merito nei confronti di altri soggetti non determina automaticamente l'incompatibilità del giudice dell'esecuzione
- Quando l'incidente di esecuzione richiede effettivamente una rivalutazione del merito (es. esame di eventuale estraneità del terzo), è comunque necessario dimostrare che il giudice dell'esecuzione abbia in precedenza formulato valutazioni di contenuto direttamente pregiudicanti nei confronti dello stesso terzo
- In presenza di valutazioni pregresse di merito sullo stesso oggetto e sullo stesso soggetto, la ricusazione è più verosimile: occorre valutare caso per caso seguendo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale (identità della res, valutazione effettiva, contenuto di merito, diversa fase procedimentale)
- Le questioni costituzionali proposte a supporto della ricusazione saranno valutate con attenzione ma risultano manifestamente infondate se non accompagnate da allegazioni fattuali specifiche che dimostrino la violazione dei principi di imparzialità
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