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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11640/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il riesame riguardante la restituzione dei beni della società Biomatrix s.r.l.. In primo luogo si è censurata la mancata valutazione della consulenza tecnica di parte, dalla quale si dedurrebbe che i materiali rinvenuti non sarebbero rifiuti ma compost di qualità (richiamate le norme sulla classificazione dei rifiuti e sul compostaggio: artt. 183 lett. aa), 184-ter d.lgs. n.152/2006, D.M. 5/2/1998, d.lgs. n.75/2010). Con altri motivi si deduce la carenza di motivazione sulla gravità degli indizi relativi a ipotesi di reato per presunte emissioni in atmosfera non autorizzate (art. 269 e art. 272 d.lgs. n.152/2006; allegato IV parte quinta) e su reati connessi alla gestione dei materiali (art. 137, art. 124 d.lgs. n.152/2006), sostenendo che la consulenza tecnica dimostrerebbe l'assenza di necessità di autorizzazioni o la natura non rifiuto del materiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. In motivazione si è rilevato che il sequestro dei beni della società non era riferibile a beni in capo personalmente alla ricorrente nella misura che giustificasse il riesame volto alla restituzione; le quote sociali menzionate risultano invece sequestrate in esecuzione di un precedente decreto del 2017 in altro procedimento, non nel decreto del 26/01/2021 oggetto del riesame. Inoltre, ove la ricorrente avesse inteso operare in qualità di legale rappresentante della società, non risulta prodotta la procura speciale al difensore come richiesta dall'art. 100 c.p.p., con conseguente inammissibilità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 183, lett. aa), d.lgs. n.152/2006

    Norma richiamata in relazione alla definizione/qualificazione dei rifiuti e dei materiali (implicita rilevanza nella distinzione tra rifiuto e compost); la Corte non ha però esaminato nel merito la questione perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 184-ter, d.lgs. n.152/2006

    Norma relativa al recupero e al compostaggio; citata dalla difesa per sostenere che i materiali fossero prodotti da attività di recupero (compost), ma non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • D.M. 5 febbraio 1998

    Richiamato come fonte tecnica/disciplinare sul compostaggio; non approfondito dalla Corte per ragioni processuali.

  • d.lgs. n.75/2010

    Normativa richiamata in tema di gestione rifiuti/recupero; citazione avente rilevanza tecnico-giuridica sulla qualità del prodotto (compost) ma non decisiva per l'esito del ricorso per carenza di interesse.

  • art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n.152/2006

    Norme penali di riferimento per i reati ambientali contestati (fumus commissi delicti) valutati dal GIP; la Corte di Cassazione ha rimandato alla mancanza di interesse piuttosto che entrare nel merito della sussistenza del fumus.

  • art. 279, comma 1, d.lgs. n.152/2006

    Richiamato con riguardo a specifica fattispecie contestata (capo B); la difesa ha contestato la valutazione del tribunale sul requisito della gravità indiziaria.

  • art. 269 d.lgs. n.152/2006

    Norma relativa alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; oggetto della discussione in merito alla necessità di autorizzazione per le emissioni prodotte durante la bioconversione.

  • art. 272, comma 1, d.lgs. n.152/2006

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'esclusione dell'obbligo autorizzatorio; il Tribunale del riesame non ha ritenuto di accogliere tali argomentazioni, ma la Cassazione ha evitato l'esame per inammissibilità del ricorso.

  • Allegato IV alla parte quinta, parte I, lett. m), d.lgs. n.152/2006

    Richiamato in ordine alle soglie e attività soggette ad autorizzazione alle emissioni; la questione non è stata risolta nel merito per carenza di interesse.

  • art. 137, comma 1, d.lgs. n.152/2006

    Norma relativa a ipotesi di reato amministrativo/penale connesse alla gestione dei rifiuti; il ricorso contestava la gravità indiziaria anche su questo capo, ma la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile.

  • art. 124, commi 1 e 2, d.lgs. n.152/2006

    Norme richiamate in relazione ai reati indicati come capo C; citate dalla difesa ma non valutate nel merito dalla Corte di Cassazione per inammissibilità.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiede la procura speciale per proporre impugnazioni in nome di altro soggetto (es. legale rappresentante della società); la mancata produzione della procura speciale è stata ritenuta motivo di inammissibilità se il ricorso fosse stato proposto quale rappresentante della società.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Disciplina la legittimazione a proporre riesame da parte della persona a cui è sequestrato il bene; la Corte ricorda che l'interesse concreto alla restituzione è requisito essenziale per l'ammissibilità.

  • art. 591, commi 2 e 4, cod. proc. pen.

    Prevedono la possibilità di dichiarare l'inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ha esercitato questo potere per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e alla somma equitativamente determinata (euro 3.000) in favore della Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 (Solinas)

    Precedente richiamato sul principio secondo cui chi impugna deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che provano la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro per fondare il diritto alla restituzione; usato per motivare l'inammissibilità per carenza di interesse.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; utile a giustificare l'ammontare stabilito.

Massime di principio

  • Per proporre il riesame (e le successive impugnazioni) rispetto a un sequestro è necessario un interesse concreto e attuale: chi non è titolare del bene sequestrato o non dimostra un rapporto idoneo alla restituzione verrà dichiarato inammissibile.
  • Se la parte agisce in rappresentanza della società deve produrre la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p.; l'assenza della procura può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La mera produzione di consulenze tecniche di parte che contestano la qualifica dei materiali (rifiuto vs compost) non supera l'ostacolo dell'inammissibilità: il giudice della legittimità può non entrare nel merito se mancano i requisiti processuali (interesse, legittimazione formale).
  • E' necessario verificare con attenzione quale decreto di sequestro sia effettivamente esecutivo e a quale procedimento si riferisca; se il bene è stato sequestrato in altro procedimento la relazione tra ricorrente e bene potrebbe essere priva dei requisiti per il riesame.
  • Le questioni tecniche sulla necessità di autorizzazioni (es. emissioni in atmosfera) e sulla qualificazione dei materiali andranno trattate e documentate nel procedimento di merito; tuttavia la loro rilevanza dipende anche dalla regolarità e dalla tempestività delle impugnazioni e dalla titolarità dell'interesse all'impugnazione.
  • Il giudice può dichiarare l'inammissibilità in ogni stato e grado (art. 591 c.p.p.), quindi è importante curare gli aspetti formali dell'impugnazione sin dall'inizio per evitare estinzione per difetto di interesse o di legittimazione.
  • In caso di impugnazioni in cassazione è rischioso fondare la speranza di successo solo su profili tecnici senza prima assicurarsi della presenza dei requisiti procedurali (rappresentanza, procura, prova del rapporto con il bene sequestrato).

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