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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31688/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato nel merito la doglianza sulla riqualificazione del reato, perché ha rilevato che la sentenza di non luogo a procedere emessa dopo le modifiche normative è impugnabile solo con appello e non con ricorso immediato per cassazione. Ha quindi qualificato il ricorso del Procuratore generale militare come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte militare di appello per il giudizio di impugnazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una imputata, allieva carabiniere in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, alla quale era stato contestato di avere simulato un'infermità dentale per sottrarsi temporaneamente al servizio militare, trasmettendo una certificazione medica, mentre in realtà si era imbarcata su un volo Bari-Bruxelles. Il G.U.P. militare aveva riqualificato il fatto dall'ipotesi di simulazione di infermità ex art. 159 c.p.m.p. alla diversa fattispecie meno grave di simulazione di infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare ex art. 161 c.p.m.p., ritenendo mancante la condizione di procedibilità richiesta e pronunciando sentenza di non luogo a procedere. Il Procuratore generale militare ha impugnato sostenendo l'erronea applicazione della legge penale militare: secondo il ricorso, la condotta integrava l'art. 159 c.p.m.p., procedibile d'ufficio, perché la simulazione era finalizzata a sottrarsi alla prestazione del servizio militare in quanto tale e non soltanto a singoli doveri del servizio; inoltre la giurisprudenza consolidata afferma che la licenza di convalescenza ottenuta attraverso simulazione di infermità rientra nel delitto di cui all'art. 159 c.p.m.p. La difesa ha chiesto il rigetto.

Norme richiamate

  • art. 425 c.p.p.

    norma che disciplina la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P.

  • art. 428 c.p.p.

    la sentenza di non luogo a procedere, salvo eccezioni specifiche, è appellabile e non ricorribile immediatamente per cassazione; il ricorso proposto va riqualificato come appello

  • art. 569 c.p.p.

    non consente, in via ordinaria, il ricorso immediato per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere

  • art. 159 c.p.m.p.

    fattispecie di simulazione di infermità ritenuta dal ricorrente configurabile nel caso concreto e procedibile d'ufficio

  • art. 161 c.p.m.p.

    fattispecie meno grave richiamata dal G.U.P. per la simulazione finalizzata a sottrarsi all'adempimento di doveri inerenti al servizio militare, procedibile a richiesta

  • art. 260 c.p.m.p.

    prevede la condizione di procedibilità richiesta per la fattispecie riqualificata dal G.U.P.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 428 c.p.p., incidendo sul regime delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    ha introdotto l'art. 428, comma 3-quater, c.p.p., eccezione alla regola dell'appello per i reati puniti con sola pena pecuniaria o alternativa

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata in relazione al precedente assetto dell'art. 428 c.p.p.

Massime di principio

  • La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dopo le riforme che hanno ridisegnato l'art. 428 c.p.p. è, di regola, impugnabile con appello e non con ricorso immediato per cassazione; il ricorso proposto in cassazione va riqualificato come appello.
  • L'eccezione alla regola dell'appello per le sentenze di non luogo a procedere opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come per i reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
  • Quando l'atto di impugnazione è erroneamente proposto come ricorso per cassazione ma risulta ammissibile come appello, deve essere salvaguardato in base ai principi di conservazione degli atti e di favor impugnationis, con trasmissione al giudice competente.
  • In materia militare, la distinzione tra simulazione di infermità ex art. 159 c.p.m.p. e la diversa ipotesi ex art. 161 c.p.m.p. dipende dall'oggetto della sottrazione: se la condotta mira a sottrarsi al servizio militare in quanto tale, e non solo a singoli doveri del servizio, ricorre la fattispecie più grave.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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