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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24947/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 636 c.p. I motivi dedotti erano quattro: con il primo si censurava il vizio di motivazione della sentenza di condanna; con il secondo e il terzo si deduceva la violazione di legge quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove; con il quarto si denunciava nuovamente vizio di motivazione per asserito travisamento della prova, in particolare con riguardo alle dichiarazioni di un teste e alla documentazione prodotta. La Corte rileva che tutte le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e nella reiterazione di censure già disattese in appello, senza individuare specifici travisamenti rilevanti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentiti i motivi perché meramente reiterativi delle doglianze di appello o perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato esaminato per la prima volta nella motivazione di secondo grado, circostanza esclusa nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 636 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato, rispetto alla quale la Corte non entra nel merito della sussistenza degli elementi costitutivi perché il ricorso è ritenuto inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre pedissequamente censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: tali doglianze sono inammissibili perché meramente apparenti.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rilettura del compendio probatorio o una diversa valutazione delle fonti di prova rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova non può tradursi in una richiesta generica di rivalutazione dei fatti; deve essere indicato uno specifico dato probatorio travisato e deve risultare un concreto errore di percezione decisivo.
  • In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova per omessa valutazione di un elemento decisivo è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza d'appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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