Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32540/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo rivendicante)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, dell’opposizione allo stato passivo proposta da una società terza che chiedeva l’ammissione della domanda di rivendica e restituzione di una serie di beni mobili asseritamente presenti in un capannone industriale già in uso alla fallita e da questa sublocato alla ricorrente. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo la descrizione dei beni troppo generica, perché l’elenco era stato redatto dalla stessa parte e non conteneva per ciascun bene indicazioni analitiche complete; aveva inoltre ritenuto inutilizzabili le fatture richiamate in elenco, in quanto prive di data certa, e aveva escluso che la prova testimoniale potesse colmare la lacuna, anche escludendo rilievo alla natura dell’attività aziendale della ricorrente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 103 l.fall. e dell’art. 948 c.c., per non avere il tribunale esaminato le fatture allegate, che erano finalizzate proprio a individuare i beni, limitandosi a escluderle perché prive di data certa; 2) violazione dell’art. 1378 c.c., assumendo che dalle fatture emergeva l’individualizzazione specifica dei beni e il riferimento ai documenti di trasporto; 3) violazione dell’art. 103 l.fall., dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 621 c.p.c., perché la descrizione dei beni e la natura dell’attività avrebbero reso ammissibile la prova presuntiva e testimoniale del diritto di terzo sui beni detenuti dal fallito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati nel merito gli argomenti del tribunale nella parte in cui aveva escluso in radice la rilevanza delle fatture allegate solo perché prive di data certa. Ha affermato che, nella domanda di ammissione al passivo per rivendica/restituzione, l’oggetto della pretesa si individua sulla base del complesso delle indicazioni contenute nel ricorso e dei documenti allegati; pertanto, il giudice non può arrestarsi a una valutazione meramente formale di genericità quando gli allegati possano integrare la descrizione dei beni. Ha quindi accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Foggia in diversa composizione anche per le spese. La sopravvenuta chiusura del fallimento è stata ritenuta irrilevante ai fini del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 103 l.fall.

    la domanda di rivendica/restituzione nel fallimento deve essere specifica quanto alla descrizione del bene, ma la sua individuazione va compiuta considerando anche i documenti allegati

  • art. 948 c.c.

    richiamato quale base della pretesa di rivendicazione del bene

  • art. 1378 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la determinabilità dei beni oggetto di consegna; non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di presunzioni, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 621 c.p.c.

    la prova testimoniale del terzo sui beni mobili detenuti dal fallito è richiamata solo se l’esistenza del diritto è resa verosimile; nel caso concreto il tema resta assorbito

  • art. 93, comma 3, n. 2), l.fall.

    richiede la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione

  • art. 93, comma 4, l.fall.

    prevede l’inammissibilità solo se la descrizione è omessa o assolutamente incerta

  • art. 95, comma 3, l.fall.

    conferma la necessità di decidere nei limiti delle conclusioni e delle eccezioni, a tutela del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 98 l.fall.

    richiamato per la funzione del contraddittorio nella formazione dello stato passivo

  • art. 118 l.fall.

    la chiusura del fallimento non determina, nel caso, l’interruzione del giudizio di legittimità

  • art. 164 c.p.c.

    utilizzato come termine di confronto per sottolineare che l’istanza di ammissione al passivo richiede una specificità maggiore rispetto alla domanda ordinaria

Massime di principio

  • Nella domanda di rivendica o restituzione proposta nell’ambito dell’ammissione al passivo fallimentare, la descrizione del bene deve essere specifica e tale da consentirne l’individuazione precisa, ma l’identificazione va compiuta considerando unitariamente il contenuto del ricorso e i documenti allegati.
  • L’inammissibilità ex art. 93 l.fall. consegue solo quando la descrizione del bene sia omessa o assolutamente incerta; non è corretto dichiarare l’inammissibilità se gli allegati possono integrare la descrizione e rendere determinabile l’oggetto della pretesa.
  • La mancanza di data certa di un documento può incidere sulla prova della proprietà o opponibilità del diritto alla massa, ma non consente di escluderne a priori la rilevanza ai fini della sola ammissibilità della domanda, se esso serve a descrivere e individuare i beni rivendicati.
  • Le valutazioni sulla possibilità di utilizzare la prova testimoniale o presuntiva presuppongono che la domanda sia già sufficientemente determinata; se il giudice respinge la domanda per asserita genericità senza esaminare compiutamente gli allegati, la relativa motivazione è viziata.
  • Il rigore richiesto nelle domande di ammissione al passivo serve a garantire il contraddittorio incrociato, il controllo degli altri interessati e il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non autorizza un formalismo tale da ignorare gli elementi documentali allegati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.