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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14076/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il reato di falso in relazione agli artt. 477 e 482 c.p. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge penale quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la condotta integrerebbe un falso grossolano e, quindi, non punibile come reato contestato. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo generico e assertivo, privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicava gli elementi concreti a fondamento della censura e non consentiva di individuare chiaramente i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma richiamata come una delle disposizioni incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata come disposizione incriminatrice relativa al falso contestato e oggetto della conferma della responsabilità.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e non meramente assertivi; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, concreto e autosufficiente quanto agli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; un motivo generico o meramente assertivo è inammissibile.
  • La deduzione della configurabilità di un 'falso grossolano' non è sufficiente, da sola, a superare una motivazione di merito logicamente coerente se il ricorrente non indica in modo puntuale gli elementi che renderebbero illogica o illegittima la decisione impugnata.
  • Quando il ricorso non consente alla Corte di individuare con chiarezza i rilievi mossi alla sentenza impugnata, il controllo di legittimità non può essere esercitato e l'impugnazione va dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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