Cassazione Penale, Sentenza n. 34681/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la decisione del Tribunale di Catania che aveva dichiarato l'improcedibilità del procedimento per mancanza di querela dopo la modifica legislativa (d.lgs. n.150/2022, c.d. Riforma Cartabia) che aveva reso il reato di furto (art. 624 cod. pen.) procedibile a querela salvo alcune aggravanti. Il Tribunale aveva ritenuto che il Pubblico ministero non potesse integrare in dibattimento la contestazione con l'aggravante relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio e che, essendo tale aggravante non prevista nel decreto di citazione originario e non essendovi stata querela, il reato fosse divenuto improcedibile. Il Procuratore generale ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 516 e 517 cod. proc. pen., sostenendo che la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante è potere del pubblico ministero inibito al sindacato preventivo del giudice e che la modifica dell'imputazione in dibattimento avrebbe reso operativa la procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione del Tribunale. Ha affermato che il pubblico ministero può effettuare la contestazione suppletiva dell'aggravante in dibattimento ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., e che il giudice non poteva dichiarare l'improcedibilità senza valutare la contestazione suppletiva e desseriale la relativa discussione contraddittoria. La sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato al Tribunale di Catania in diversa persona fisica, con l'ordine che il giudice del rinvio valuti la sussistenza dell'aggravante contestata suppletivamente e verifichi il regime di procedibilità conseguente.
Norme richiamate
comma 3 modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n.150/2022
La modifica ha reso il delitto di furto in talune ipotesi procedibile a querela; la norma più favorevole si applica anche a fatti antecedenti se più favorevole all'imputato.
primo comma, n. 7 (aggravante: cose destinate a pubblico servizio)
Se nel capo di imputazione gli elementi fattuali descrivono un allaccio o un furto di energia connesso alla rete pubblica, l'aggravante può ritenersi già contestata in fatto; la presenza dell'aggravante mantiene la procedibilità d'ufficio.
d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)
art. 2, comma 1, lett. i)
Ha modificato la procedibilità del reato di furto, estendendo in molte ipotesi la procedibilità a querela e delineando eccezioni per determinate aggravanti che lasciano la procedibilità d'ufficio.
Regola le modifiche del capo d'imputazione e la contestazione di fatti diversi; la Cassazione ha ricordato che il giudice non esercita sindacato preventivo sull'ammissibilità di una nuova contestazione che è prerogativa del pubblico ministero.
il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento
Consente al pubblico ministero di contestare suppletivamente in dibattimento circostanze aggravanti emerse dagli atti; la Cassazione riconosce l'efficacia di tale contestazione ai fini della procedibilità d'ufficio, se tempestivamente svolta.
Disciplina il proscioglimento per carenza della condizione di procedibilità; la Corte ha precisato che una pronuncia di proscioglimento basata sull'esclusione aprioristica della contestazione suppletiva viola il principio del contraddittorio e è affetta da nullità assoluta.
Stabilisce il termine di querela (tre mesi dalla notizia del fatto); rilevante per verificare l'esistenza o meno della querela dopo la riforma.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Consente l'annullamento con rinvio; la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
art. 85 del decreto n. 150 del 2022
Richiamato nel provvedimento quale riferimento procedurale al termine per la presentazione della querela previsto dal decreto; utile per valutare la tempestività della querela rispetto alla riforma.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante da parte del pubblico ministero in dibattimento (art. 517 c.p.p.) è strumento idoneo a rendere il reato procedibile d'ufficio anche se la riforma normativa nel frattempo aveva trasformato la procedibilità in querela, purché la contestazione avvenga nella prima udienza utile o comunque senza comportare attività processuali intermedie che possano precluderla.
- Il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della nuova contestazione spettante al pubblico ministero: deve valutare la contestazione suppletiva nel contraddittorio e verificare la plausibilità fattuale e probatoria dell'aggravante.
- Una sentenza di proscioglimento per improcedibilità che non abbia dato spazio al contraddittorio sulla contestazione suppletiva è affetta da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio.
- In presenza di una modifica normativa che incide sulla procedibilità (lex mitior), occorre valutare non solo il testo di legge ma anche la concreta dinamica processuale: se non vi sono state attività processuali tra l'entrata in vigore della norma e il momento in cui il PM può intervenire, la sua iniziativa è rilevante per determinare il regime di procedibilità.
- In casi analoghi il giudice di merito, se investito di una questione di improcedibilità sopravvenuta, deve sempre verificare la sussistenza di eventuali contestazioni suppletive e le sopravvenienze istruttorie che possano confermare la plausibilità dell'aggravante invocata dal pubblico ministero.
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