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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17620/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La parte esecutata ha proposto un ricorso qualificato in modo ibrido come "regolamento di giurisdizione a valere anche quale ricorso straordinario", diretto contro un verbale d'udienza e contro un'ordinanza di vendita emessi dal giudice dell'esecuzione in una procedura di pignoramento immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma. La ricorrente ha sostenuto che il giudice dell'esecuzione, disponendo la vendita nonostante l'asserita nullità/inefficacia del titolo esecutivo già oggetto di precedenti decisioni favorevoli, avrebbe ecceduto i limiti della giurisdizione. Ha quindi chiesto alla Corte di cassazione di annullare gli atti, prospettando un difetto assoluto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del rimedio, la carenza di autosufficienza e l'infondatezza nel merito, sostenendo che la controversia riguardava solo la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione; il Ministero ha a sua volta chiesto il rigetto, negando che un eventuale errore del giudice potesse tradursi in difetto di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, anzitutto, che il rimedio fosse impropriamente utilizzato per censurare atti del giudice ordinario adottati nel processo esecutivo, senza che fosse realmente in discussione la giurisdizione. Ha poi ribadito che il controllo della Cassazione sulla giurisdizione è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende agli errori di diritto sostanziale o processuale nell'esercizio della giurisdizione. Inoltre, ha evidenziato che il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile nel processo esecutivo né nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione; quanto all'ordinanza di vendita, questa avrebbe dovuto essere contestata con gli ordinari rimedi endoesecutivi, mentre il verbale d'udienza, di regola, non è autonomamente impugnabile salvo querela di falso o incorporazione di un provvedimento decisorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    Il sindacato della Cassazione sulla giurisdizione non può essere esteso a un controllo generalizzato sulle modalità di esercizio del potere giurisdizionale; resta circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo nei limiti del controllo sulla giurisdizione, non per denunciare errori di diritto o di procedura del giudice ordinario nell'ambito della giurisdizione esercitata.

  • art. 111 Cost.

    L'eccesso di potere giurisdizionale non ricorre quando la negazione di tutela dipenda dall'erronea interpretazione di norme sostanziali o processuali, poiché tale attività rientra nel proprium della funzione giurisdizionale.

  • art. 367 c.p.c.

    Il regolamento preventivo di giurisdizione è riferibile al processo di cognizione, in cui operano giudice istruttore e collegio, e non al processo esecutivo.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 75, comma 3, c.p.c.

    Lo strumento di regolamento di giurisdizione o di ricorso straordinario vede come parti soltanto quelle del giudizio pendente; non è corretto evocare in proprio il singolo magistrato o l'ufficio giudiziario privo di autonoma capacità processuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso proposto in data successiva al 30 gennaio 2013 e risultando la parte ricorrente soccombente, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il controllo della Corte di cassazione sulla giurisdizione è limitato ai confini esterni della giurisdizione e non può trasformarsi in un sindacato sul corretto esercizio del potere decisorio o sull'eventuale errore processuale del giudice.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice sconfinI nella sfera riservata al legislatore, alla discrezionalità amministrativa o a un giudice appartenente a diversa giurisdizione; non basta un'erronea interpretazione di norme sostanziali o processuali.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile nel processo esecutivo, né nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, perché in tale sede le contestazioni sull'esistenza o validità del titolo riguardano la legittimità dell'esecuzione, non il riparto di giurisdizione.
  • Un'ordinanza di vendita emessa nell'esecuzione forzata va contestata con gli ordinari rimedi endoesecutivi, non mediante regolamento di giurisdizione o ricorso straordinario per difetto di giurisdizione.
  • Il verbale d'udienza è un atto endoprocedimentale privo di contenuto decisorio autonomo; è impugnabile solo mediante querela di falso se si contesta la veridicità di quanto attestato, oppure secondo il regime del provvedimento eventualmente in esso incorporato.
  • Nel giudizio di regolamento di giurisdizione o nel ricorso straordinario sono parti solo quelle del giudizio principale: non è corretto evocare in proprio l'ufficio giudiziario o il singolo magistrato, che non hanno autonoma legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataGiurisdizioneImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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