Cassazione Penale, Sentenza n. 16058/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di devastazione e saccheggio (commesso il 14/08/2022) e l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. I motivi principali erano: 1) mancanza di autonoma motivazione nei confronti del ricorrente, con trasposizione degli argomenti sviluppati per altri coindagati; 2) insufficienza dei gravi indizi a suo carico, poiché nessuna vittima lo avrebbe riconosciuto come autore e quindi non sarebbe provata l'aggravante mafiosa; 3) carenza di adeguata motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla pericolosità, con uso di formule di stile senza spiegare l'attualità del pericolo di recidiva o della commissione di altri reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi infondati: 1) il primo motivo è generico e non indica i passaggi dell'ordinanza impugnata che proverebbero la mancata autonoma valutazione; 2) i gravi indizi sono stati adeguatamente motivati dal giudice di merito in relazione alle immagini di videosorveglianza che collocano il ricorrente presso l'abitazione del promotore della spedizione poco prima dell'evento e dalla sua presenza in prossimità del luogo subito dopo il fatto; la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui la presenza prima e dopo il fatto è compatibile con la partecipazione anche durante il fatto; è stata ritenuta congrua l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. alla luce delle modalità plateali e del dispiegamento di uomini tipico di logiche di prevaricazione riconducibili a fenomeni mafiosi; 3) la motivazione sulle esigenze cautelari è stata considerata adeguata perché prende in considerazione precedenti penali specifici del ricorrente e il suo ruolo nella spedizione punitiva armata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen. (devastazione e saccheggio)
Norma che identifica il reato contestato nella sua fattispecie base; ritenuta applicabile ai fatti consistiti in danneggiamenti e atti violenti contro beni e persone
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante per condotte ispirate a logiche mafiose)
L'aggravante è stata ritenuta sussistente non per la reazione della vittima, ma per le modalità plateali, lo spiegamento di uomini e il contesto che evocano condizioni di assoggettamento e intimidazione tipiche di fenomenologie associative di tipo mafioso
art. 292 cod. proc. pen. (valutazione dei requisiti per la misura)
Richiamata implicitamente in relazione all'onere di autonoma valutazione del giudice sui requisiti della misura cautelare; la Corte ha richiamato che il ricorrente deve indicare i punti dell'ordinanza in cui sarebbe avvenuta la mera trasposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami procedurali relativi ai limiti della reiterazione dei motivi in sede di impugnazione (il ricorso era esposto nei limiti di legge)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- Per censurare la mancanza di autonoma motivazione di un provvedimento cautelare occorre indicare con precisione i passi dell'ordinanza che sarebbero il mero 'calco' e dimostrare in che modo ciò abbia impedito valutazioni di segno contrario; eccezioni generiche sono inammissibili
- Le prove indiziarie ricavate da immagini di videosorveglianza e dalla collocazione temporale e spaziale dell'indagato prima e dopo un fatto violento possono costituire gravi indizi idonei a fondare misure cautelari anche in assenza di riconoscimento da parte delle vittime
- L'accertamento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. si fonda sulle modalità e sul contesto della condotta (dispiegamento di uomini, modalità plateali, ruolo intimidatorio) più che sulla soggettiva reazione di ogni singola vittima
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari non sostituisce la valutazione di merito: può censurare solo la violazione di norme specifiche, la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione così come emergono dal testo del provvedimento impugnato
- Per dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari è necessario confutare in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della pericolosità (precedenti, ruolo nella vicenda, partecipazione a spedizione punitiva armata), non limitandosi a formule generiche sulla carenza di motivazione
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