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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11873/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rimodulando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per plurimi reati contro il patrimonio connessi a episodi di furto e di utilizzo indebito di una carta di pagamento/strumento di pagamento. Il ricorso articolava tre profili principali: 1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo una diversa lettura in chiave assolutoria dei fatti e delle prove; 2) travisamento della prova, dedotto però senza la necessaria specificità; 3) richiesta di riqualificazione di uno dei fatti contestati in furto semplice, ma tale questione non era stata devoluta con l'appello. Inoltre la difesa aveva depositato una memoria tardiva, non esaminata dalla Corte per inosservanza del termine di cui all'art. 611, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha considerato inammissibile anche la censura sulla riqualificazione del fatto, perché non previamente dedotta con l'appello e comunque non rilevabile d'ufficio sulla base degli atti di merito. Ugualmente non scrutinabile è stata la doglianza sulla recidiva, non devoluta con l'impugnazione di secondo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.

    La memoria depositata oltre il termine non può essere presa in considerazione; il termine è decadenziale.

  • art. 624-bis c.p.

    È richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    È richiamato come circostanza aggravante riferita ai fatti di furto contestati.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    È richiamato in relazione al vincolo della continuazione tra i reati contestati.

  • art. 493-ter c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice per l'uso indebito di strumenti di pagamento o carte di pagamento.

  • art. 56 c.p.

    È richiamato in relazione alla forma tentata di uno dei reati contestati.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Viene richiamato per affermare che in cassazione non possono proporsi questioni non dedotte con specifico motivo di appello, salvo eccezioni di legge.

  • art. 609 c.p.p.

    La Corte afferma che il giudice di legittimità è giudice della qualificazione giuridica del fatto, ma solo nei limiti in cui la diversa qualificazione non richieda una nuova ricostruzione in fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito: il vizio di motivazione non può tradursi in una rivalutazione del merito.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica in modo specifico e inequivoco la prova asseritamente travisata o omessa e ne dimostra la decisività; non basta proporre una lettura alternativa, parziale o atomistica delle risultanze processuali.
  • Questioni non devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
  • La possibilità per la Corte di cassazione di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto incontra un limite quando la riqualificazione presuppone una diversa ricostruzione in fatto non emergente dalle sentenze di merito.
  • La deduzione di una diversa qualificazione giuridica di un fatto già accertato deve essere preceduta, quando richieda accertamenti fattuali ulteriori, da una specifica devoluzione al giudice di appello.
  • Le censure sulla recidiva o su altri profili del trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non sono state specificamente prospettate nei motivi di appello.
  • Il mancato rispetto del termine per il deposito della memoria ex art. 611 c.p.p. comporta l'impossibilità di considerare l'atto tardivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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