Cassazione Civile, Sentenza n. 7259/2020 del 16/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (spedizioniere)
La controversia
La controversia trae origine dall'importazione, nel 2007, di abiti provenienti dalla Cina, effettuata con l'ausilio di uno spedizioniere che operava in rappresentanza diretta dell'importatore. Dopo avere rettificato al rialzo il valore della merce, l'Amministrazione doganale contestò allo spedizioniere sanzioni per dazi non integralmente corrisposti, ritenendolo responsabile in solido. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso dello spedizioniere; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 101/34/13 depositata il 20 maggio 2013, respinse l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che il rappresentante diretto fosse tenuto a un controllo documentale e che l'obbligazione gravasse sull'importatore. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorse per cassazione con tre motivi: con il primo dedusse la violazione della L. n. 213/2000, art. 2, commi 6 e 7, in relazione agli artt. 5 e 64 del regolamento CEE n. 2913/92 e all'art. 5 TULD, sostenendo che la responsabilità dello spedizioniere non potesse essere esclusa per il solo carattere documentale dei suoi controlli; con il secondo dedusse la violazione del D.Lgs. n. 472/1997, art. 11, invocando la disciplina generale della responsabilità per le sanzioni amministrative; con il terzo dedusse la violazione dell'art. 201, par. 3, del Codice doganale comunitario, sostenendo la compatibilità della disciplina unionale con la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere e l'estensione della qualità di debitore doganale ai soggetti partecipanti all'operazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite per la novità della questione. Ha respinto congiuntamente il primo e il terzo motivo, affermando che, quando la dichiarazione doganale è regolarmente presentata e l'intermediario agisce come rappresentante diretto, il dichiarante è l'importatore e lo spedizioniere non risponde in solido dei dazi rettificati se si è limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore con i documenti da questi forniti. La responsabilità solidale dello spedizioniere può sussistere se l'Amministrazione dimostra che egli ha fornito dati necessari alla dichiarazione, o allegato documenti necessari, conoscendone o dovendone conoscere l'irregolarità, incompletezza, non veridicità, inidoneità o invalidità. Nel caso concreto la CTR aveva accertato la rappresentanza diretta, mentre l'Amministrazione non aveva dedotto né allegato che lo spedizioniere avesse fornito dati o documenti viziati; ne è quindi esclusa la responsabilità per i dazi e, conseguentemente, l'applicabilità delle sanzioni. Il secondo motivo, relativo all'art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 5, par. 2, regolamento CEE n. 2913/1992
Ai sensi dell’art. 5, p. 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell’art. 40 TULD, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.
La dichiarazione doganale può essere presentata dall'importatore personalmente oppure tramite un rappresentante, distinguendo la rappresentanza diretta da quella indiretta in base al nome per conto del quale agisce il rappresentante.
art. 201, par. 3, regolamento CEE n. 2913/1992
In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell’art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell’importatore, non è obbligato, in solido con quest’ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell’accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore, allegando i documenti da quest’ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l’Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità, l’incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inidoneità o l’invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata.
Il rappresentante diretto non diviene debitore solidale per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione dell'importatore. Può rispondere quando abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione rettificata, conoscendone o dovendone conoscere i vizi; la prova di tale responsabilità incombe sull'Amministrazione doganale.
art. 4, punto 18, regolamento CEE n. 2913/1992
Dal combinato disposto degli artt. 201, p. 3, e 4, punto 18, CDC e in correlazione con l’immissione di merci in libera pratica per effetto della sequenza procedimentale prevista dagli artt. 38 ss. CDC (trasporto delle stesse presso gli uffici doganali o zone franche e presentazione in dogana), l’obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all’autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019).
Nelle ipotesi di regolare dichiarazione per l'immissione in libera pratica, l'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione e si collega al dichiarante, individuato come autore della dichiarazione, indipendentemente dal suo rapporto con la merce.
art. 5, par. 4, regolamento CEE n. 2913/1992
La centralità della figura del dichiarante è confermata anche dall’art. 5, comma 4, del regolamento (CEE) n. 2913/1992, secondo cui “la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto”. Conseguentemente, la mancanza di prova dei poteri di rappresentanza, la mancata risposta a una contestazione da parte dell’Ufficio o l’assenza di dichiarazione comporta la presunzione che il dichiarante abbia agito quale rappresentante indiretto e, come tale, quale dichiarante.
Chi non dichiara validamente di agire in nome o per conto altrui è considerato agire in proprio. In mancanza di prova dei poteri rappresentativi, o di una dichiarazione di rappresentanza, opera la presunzione che il soggetto abbia agito come rappresentante indiretto.
art. 202, par. 3, regolamento CEE n. 2913/1992
ai sensi dell’art. 202, p. 3, CDC, la persona che ha proceduto alla introduzione irregolare (cioè, quella che normalmente avrebbe dovuto svolgere le operazioni di sdoganamento e adempiere gli obblighi del dichiarante in dogana), nonchè le persone che hanno partecipato a detta introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare e le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere – allorquando l’hanno acquisita o ricevuta – che si trattava di merce introdotta irregolarmente (cioè le persone che, sebbene non siano tenute a procedere alle operazioni di sdoganamento in forza delle disposizioni del CDC, sono state nondimeno coinvolte nell’introduzione irregolare, sia prima, sia immediatamente dopo la stessa: cfr. CGUE 25 gennaio 2017, ult. cit., punti 21 e 22; Cass. n. 9433 del 12/04/2017; Cass. n. 5159 del 2013, cit.);
Nell'ipotesi di introduzione irregolare della merce, sono debitori doganali non solo chi ha materialmente effettuato l'introduzione, ma anche chi vi ha partecipato con la consapevolezza, effettiva o ragionevolmente esigibile, dell'irregolarità e chi ha acquisito o detenuto la merce nelle medesime condizioni di conoscenza.
art. 203, regolamento CEE n. 2913/1992
ai sensi dell’art. 203 CDC, la persona che ha provveduto alla sottrazione della merce presentata in dogana. In tale ipotesi, “costituisce sottrazione di una merce al controllo doganale (..) qualsiasi ritiro, non autorizzato dall’autorità doganale competente, di una merce sottoposta alla vigilanza doganale dal luogo di custodia autorizzato, a prescindere dall’intenzionalità dello stesso”
È debitore per la sottrazione al controllo doganale chi ha effettuato il ritiro non autorizzato della merce sottoposta a vigilanza, indipendentemente dall'intenzionalità della condotta.
art. 204, regolamento CEE n. 2913/1992
Diversa è, invece, l’ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorga per effetto della inosservanza della normativa doganale, ossia in caso di introduzione irregolare (art. 202 CDC), di sottrazione al controllo doganale (art. 203 CDC) e delle altre ipotesi previste dal Codice doganale (artt. 204 e 205 CDC). In questo caso, l’obbligazione doganale emerge non per effetto della presentazione di una dichiarazione, poi rivelatasi erronea, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti (introduzione di merci senza dichiarazione doganale, dichiarazione riguardante merci del tutto diverse da quelle effettivamente importate, sottrazione al controllo doganale, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimi speciali, ecc.), che inducono una presunzione legale di immissione al consumo delle merci medesime.
Le ipotesi di inosservanza degli obblighi doganali previste dal Codice, tra cui quelle relative ai regimi speciali, fanno sorgere l'obbligazione in conseguenza dei fatti di irregolarità, e non per effetto di una dichiarazione erronea.
art. 205, regolamento CEE n. 2913/1992
Diversa è, invece, l’ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorga per effetto della inosservanza della normativa doganale, ossia in caso di introduzione irregolare (art. 202 CDC), di sottrazione al controllo doganale (art. 203 CDC) e delle altre ipotesi previste dal Codice doganale (artt. 204 e 205 CDC). In questo caso, l’obbligazione doganale emerge non per effetto della presentazione di una dichiarazione, poi rivelatasi erronea, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti (introduzione di merci senza dichiarazione doganale, dichiarazione riguardante merci del tutto diverse da quelle effettivamente importate, sottrazione al controllo doganale, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimi speciali, ecc.), che inducono una presunzione legale di immissione al consumo delle merci medesime.
L'obbligazione doganale può sorgere anche nelle ulteriori ipotesi di inosservanza individuate dagli artt. 204 e 205 del Codice doganale, in ragione del verificarsi dei fatti che integrano l'irregolarità e non della mera rettifica di una dichiarazione.
art. 2, comma 6, L. n. 213/2000
Tale disposizione non può che essere inserita ed interpretata nel quadro del diritto unionale applicabile ratione temporis. Ne consegue che lo spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è responsabile, in solido con quest’ultimo, dei dazi non corrisposti
La disposizione nazionale sulla responsabilità dello spedizioniere va letta in conformità al Codice doganale comunitario. Per la dichiarazione regolare, la responsabilità solidale del rappresentante diretto sussiste solo se ricorrono i presupposti individuati dall'art. 201, par. 3, del Codice e se egli ha fornito dati o documenti viziati necessari alla dichiarazione.
La prova della responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore è, ovviamente, a carico dell’Amministrazione doganale e può essere fornita anche a mezzo di elementi presuntivi, secondo la generale previsione dell’art. 2729 c.c..
L'onere di provare la responsabilità solidale del rappresentante diretto grava sull'Amministrazione doganale, che può assolverlo anche mediante presunzioni.
Il secondo motivo, che attiene all’applicabilità della previsione generale del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, resta assorbito.
La Corte non ha deciso nel merito la questione dell'applicabilità della disciplina generale sulla responsabilità per le sanzioni amministrative, avendola dichiarata assorbita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La disposizione individua il parametro processuale invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato i motivi secondo tale prospettazione, senza enunciare una regola ulteriore sul suo contenuto.
Massime di principio
- Quando l'obbligazione doganale sorge dalla presentazione di una dichiarazione regolare ai sensi dell'art. 201 del Codice doganale comunitario, il debitore è individuato in base alla qualità di dichiarante. Il rappresentante diretto agisce in nome e per conto dell'importatore e, di regola, non è debitore doganale per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione.
- In caso di rettifica dei dazi dovuti su una dichiarazione regolarmente presentata, il rappresentante diretto risponde solidalmente solo se l'Amministrazione prova che egli ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione, conoscendone o dovendone conoscere l'irregolarità, incompletezza, non veridicità, inidoneità o invalidità. La mera presentazione dei dati e dei documenti ricevuti dall'importatore non basta a fondare la responsabilità.
- L'onere di provare i presupposti della responsabilità solidale del rappresentante diretto grava sull'Amministrazione doganale; la prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
- La responsabilità prevista per il rappresentante diretto in caso di dichiarazione regolare va distinta dalla responsabilità per obbligazioni doganali sorte da introduzione irregolare, sottrazione al controllo doganale o altre violazioni del Codice doganale: in tali casi possono essere debitori i soggetti che abbiano realizzato o partecipato consapevolmente, o con conoscenza ragionevolmente esigibile, ai fatti che determinano l'irregolarità.
- La mancanza di prova dei poteri di rappresentanza, l'assenza di una dichiarazione di agire in nome o per conto altrui, o la mancata risposta a una contestazione dell'Ufficio comporta la presunzione che il dichiarante abbia agito in proprio quale rappresentante indiretto.
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