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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20946/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore scommesse)

La controversia

La società ricorrente impugnava, fino in Cassazione, la sentenza della CTR che aveva confermato cinque avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativi alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. La controversia riguardava la soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite ricevitorie/intermediari privi di concessione, la territorialità del tributo, l'asserita violazione del diritto dell'Unione e dei principi di non discriminazione e libertà di prestazione dei servizi, la pretesa impossibilità per il giudice di modificare i presupposti dell'accertamento, nonché l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione degli artt. 56 ss. TFUE e richiesta di rinvio pregiudiziale; 2) effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 sulle annualità anteriori al 2011; 3) violazione dell'art. 42 DPR 600/1973 per avere la CTR mutato la motivazione dell'atto; 4) erroneo riconoscimento del profilo territoriale del presupposto impositivo; 5) erronea esclusione dell'esimente di cui all'art. 6, co. 2, d.lgs. 472/1997; 6) violazione dei principi costituzionali e della disciplina tributaria a valle della sentenza costituzionale. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi salvo il quinto, limitatamente alle sanzioni irrogate per alcune annualità precedenti al 2011, per le quali ha riconosciuto un'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente i primi quattro motivi e il sesto motivo; ha accolto parzialmente il quinto motivo, limitatamente alle sanzioni relative ai tre avvisi concernenti le annualità 2008, 2009 e 2010, ravvisando una condizione di obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni ex art. 6, co. 2, d.lgs. 472/1997. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione a tale profilo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo limitatamente all'irrogazione delle sanzioni per i predetti avvisi. Il resto della pretesa tributaria è rimasto fermo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • artt. 56 ss. TFUE

    non ostano a una normativa nazionale che assoggetti all'imposta unica sulle scommesse i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori esteri mandanti, poiché non vi è discriminazione né restrizione ingiustificata della libera prestazione dei servizi.

  • art. 267, co. 3, TFUE

    non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché i quesiti sono già compiutamente risolti dalla giurisprudenza unionale richiamata.

  • art. 3 D. Lgs. n. 504/1998

    si interpreta nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione, per conto proprio o di terzi, compresi operatori esteri che operino tramite intermediari in Italia.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    ha natura interpretativa e chiarisce che il soggetto passivo è chi gestisce scommesse anche per conto di terzi e anche in assenza di concessione; per le annualità successive al 2011 opera anche la responsabilità solidale del mandante estero.

  • art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 472/1997

    l'incertezza normativa oggettiva esclude l'irrogazione delle sanzioni quando, prima della norma interpretativa, la soggettività passiva del bookmaker estero era oggettivamente dubbia.

  • art. 42 DPR n. 600/1973

    non ricorre la denunciata invalidità degli avvisi per mutamento da parte del giudice dei presupposti e delle ragioni giuridiche dell'accertamento.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    richiamato ai fini della disciplina del presupposto territoriale dell'imposta sulle scommesse.

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    la conclusione del contratto di scommessa non è il fatto imponibile; rileva invece l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia.

  • art. 136 Cost.

    richiamato in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018.

  • art. 30, co. 1, L. n. 87/1953

    richiamato in relazione alla portata della declaratoria di incostituzionalità e ai suoi effetti.

  • art. 7, co. 4, D. Lgs. n. 472/1997

    richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte decide la questione principalmente sull'art. 6, co. 2.

  • art. 3, co. 1, Cost.

    richiamato in chiave di eguaglianza e non discriminazione, ma la Corte esclude la violazione.

  • art. 53, co. 1, Cost.

    la scelta legislativa e la possibilità di traslazione del tributo non violano la capacità contributiva.

  • art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile non coincide con la mera conclusione del contratto di scommessa, ma con l'attività di organizzazione, gestione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio nazionale, anche mediante intermediari.
  • Il bookmaker estero che opera in Italia tramite ricevitorie o CTD è soggetto passivo del tributo anche in assenza di concessione, poiché partecipa all'attività gestoria che integra il presupposto impositivo.
  • La disciplina nazionale sull'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione, se applicata in modo uguale agli operatori che gestiscono scommesse in Italia.
  • Non è necessario sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando il quadro interpretativo unionale sia già stato chiarito in modo specifico su una questione sostanzialmente identica.
  • La norma di interpretazione autentica del 2010 conferma la soggettività passiva del bookmaker anche per i rapporti preesistenti; tuttavia, per le annualità anteriori al 2011, l'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva può escludere le sanzioni amministrative tributarie.
  • L'incertezza normativa oggettiva, ai fini dell'esimente sanzionatoria, sussiste quando il testo normativo e il quadro applicativo erano suscettibili di interpretazioni alternative ragionevoli prima dell'intervento chiarificatore del legislatore o della giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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