Cassazione Penale, Sentenza n. 4226/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art.73, 74 d.P.R. 309/1990 e numerosi capi di imputazione). I difensori hanno dedotto: carenza o insufficienza della motivazione (in particolare mancanza di valutazione autonoma in ordine alla "cassa comune" e alla struttura organizzativa), assenza dei presupposti per configurare l'associazione per delinquere (mancanza di ruoli distinti, assenza di contabilità comune e di riscontri esterni alle intercettazioni), e vizio nella valutazione della gravità indiziaria (invocando l'art.192, comma 2, c.p.p.). Inoltre si è contestata la mancanza di adeguata motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e al peso del tempo trascorso dai fatti rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi principali: la doglianza sulla mancata motivazione autonoma è stata esclusa perché in sede di riesame era stata contestata solo la specifica questione della "cassa comune" e gli altri rilievi sono stati sollevati per la prima volta in Cassazione; la Corte ha confermato che l'esistenza di una "cassa comune" non è elemento necessario per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e che l'organizzazione può essere minima ma idonea a perseguire il fine comune. Ha altresì precisato che l'uso delle intercettazioni, anche se non sempre accompagnate da ulteriori riscontri materiali, può fornire prova diretta in sede cautelare e che l'art.192, comma 2, c.p.p. non si applica al giudizio sulla gravità indiziaria ai fini cautelari. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari; il tempo trascorso non è risultato rilevante nel caso di specie. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che i reati di cessione/detenzione per lo spaccio possono costituire i "reati fine" dell'associazione dedita al traffico.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha interpretato che l'organizzazione richiesta non deve essere complessa; è sufficiente una struttura anche minima che consenta la realizzazione del proposito criminoso; la presenza di una "cassa comune" è solo uno degli elementi possibili e non è imprescindibile.
Regole sulla valutazione della prova indiziaria in sede di merito (gravità, precisione, concordanza): la Corte ha ricordato che il comma 2 non è applicabile al giudizio cautelare; non si possono richiedere in sede cautelare gli stessi criteri di valutazione del merito.
Precisa il criterio della gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ricordato che per la gravità indiziaria in sede cautelare è sufficiente la qualificata probabilità fondata su elementi idonei, meno stringente rispetto al giudizio di merito.
cod. proc. pen., art. 274 e 275
Articoli concernenti esigenze cautelari e presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art.275, comma 3): la Corte ha confermato che la presunzione è relativa e che il tempo trascorso deve essere considerato solo se rilevante ("tempo silente"); nel caso concreto il lasso temporale non è stato ritenuto tale da escludere le esigenze cautelari.
Norme sull'ordinanza motivata (richiesta nel ricorso): la Corte ha rilevato che le doglianze sulla mancanza di motivazione autonoma sono state sollevate tardivamente e che l'obiezione era circoscritta in sede di riesame.
cod. proc. pen., art. 309, comma 9
Norma sulla misura della custodia cautelare e relativa motivazione: dedotta ma la Corte l'ha ritenuta non violata nei termini dedotti dal ricorrente.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha osservato che il ricorso confonde la deduzione di violazione di legge con i casi previsti dall'art.606 e che alcuni vizi invocati attengono a questioni di merito già non tempestivamente dedotte.
Norma sulle spese nel giudizio di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- In sede cautelare la prova indiziaria non è valutata con i criteri dell'art.192, comma 2, c.p.p. applicabili al merito: è sufficiente la gravità degli indizi intesa come qualificata probabilità della responsabilità fondata su elementi idonei.
- L'esistenza di una "cassa comune" non è elemento necessario per riconoscere l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è sufficiente una organizzazione, anche minima, idonea a realizzare l'attività criminosa collettiva.
- Le intercettazioni, anche quando l'imputato non vi abbia preso parte direttamente, possono costituire prova utilizzabile in sede cautelare; la loro valutazione richiede motivazione logica ma non necessariamente riscontri materiali per escludere il valore probatorio in fase cautelare.
- Le doglianze sulla carenza di motivazione devono essere sollevate tempestivamente e con specificità: lamentarle per la prima volta in Cassazione può renderle inammissibili.
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p. è relativa; il tempo trascorso dai fatti è rilevante solo se costituisce un "tempo silente" significativo e non accompagnato da condotte che dimostrino perdurante pericolosità; spetta al ricorrente dimostrare dissociazione o l'irrilevanza attuale del pericolo.
- Per impugnare efficacemente misure cautelari occorre contestare specificamente e capo per capo la motivazione del giudice del Riesame, fornendo elementi contrari concreti e non solo letture alternative delle stesse intercettazioni.
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