Cassazione Penale, Sentenza n. 374/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi manifestamente infondati, confermando l'applicazione del divieto triennale previsto dall'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che fosse stata presentata prima del decorso del termine di tre anni dal provvedimento di revoca della precedente misura alternativa (ordinanza del 14/12/2022), ai sensi dell'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. Il ricorrente ha dedotto in cassazione che la revoca era stata determinata dalla mancata sottoscrizione delle prescrizioni imposte e che tale causa renderebbe irrilevante il termine triennale, ma il Collegio ha ritenuto tali argomentazioni prive di supporto normativo o giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 58-quater, legge 26 giugno 1975 (Ord. pen.)
"Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena, o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2"
La norma impone un divieto temporale di tre anni per la concessione dei benefici (come l'affidamento in prova) decorrente dalla ripresa dell'esecuzione della pena o dalla data del provvedimento di revoca. La Corte ha interpretato la disposizione in modo letterale e rigoroso, ritenendo irrilevante la causale della revoca ai fini del computo del termine.
Norma applicata per disporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha imposto la sanzione pecuniaria al ricorrente non essendo prevista esenzione.
Massime di principio
- La presentazione di istanze per benefici penitenziari è inammissibile se intervenute prima del decorso del termine triennale previsto dall'art. 58-quater quando sia intervenuto un provvedimento di revoca: il termine si calcola dalla data di ripresa dell'esecuzione o dalla data del provvedimento di revoca.
- La causa che ha determinato la revoca (ad es. mancata sottoscrizione di prescrizioni) non incide, di regola, sul decorso del termine triennale, salvo che non si dimostri la nullità o l'inesistenza giuridica del provvedimento di revoca stesso.
- Se si ritiene illegittimo il provvedimento di revoca, il rimedio opportuno è prima ottenere l'annullamento/accertamento di illegittimità del provvedimento revocatorio; non è sufficiente contestarne gli effetti nell'ambito di un'istanza presentata prima della scadenza del termine previsto dalla legge.
- I ricorsi in Cassazione che appaiono manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto conviene valutare preliminarmente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso.
- Prima di presentare una nuova istanza per benefici alternativi è essenziale verificare e documentare la data effettiva del provvedimento di revoca e ogni possibile interruzione o sospensione dell'esecuzione, affinché non vi sia rischio di inammissibilità per intempestività.
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