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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30459/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di dieci giorni di arresto per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Avverso tale sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 651 c.p., sostenendo che la sua condotta non integrasse il reato contestato perché non si era rifiutato di fornire le proprie generalità, ma era semplicemente sprovvisto di documento e confidava che gli operanti, che lo conoscevano, potessero identificarlo. La censura, però, riproponeva sostanzialmente le medesime questioni già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e generico perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, limitandosi a riproporre le stesse deduzioni già disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione, richiamata dal ricorrente per sostenere che la propria condotta non ne integrasse gli elementi.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    La censura in cassazione deve investire uno dei vizi motivazionali tipizzati; la mera riproposizione di questioni già esaminate non integra un motivo idoneo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e si limita a riproporre doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • La riproduzione pedissequa delle censure già dedotte in appello, senza critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata, esula dalla struttura del giudizio di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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