Cassazione Penale, Sentenza n. 29586/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la convalida del sequestro probatorio (50 bustine di Kamagra e 94 bustine di Sildenafil) disposta dal Procuratore di Venezia del 31/01/2024 per violazione degli artt. 55 e 147 del d.lgs. 219/2006. Il ricorrente censura la qualificazione del fatto come messa in commercio senza autorizzazione (art.147, comma 2) sostenendo che la quantità sequestrata (144 bustine) costituiva mera scorta personale per circa sei mesi e pertanto non prova la destinazione alla vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il gravame in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come assenza o mera apparenza della motivazione; nel caso di specie il ricorso di fatto contestava la valutazione motivazionale del Tribunale (elemento di fatto) e non una vera violazione di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n.68/2016.
Norme richiamate
Norma richiamata come parte del quadro normativo che disciplina i medicinali: utilizzata per contestare la violazione collegata al possesso/distribuzione di specialità medicinali senza autorizzazione
d.lgs. 219/2006, art. 147, comma 2
"chiunque mette in commercio"
Interpretata dal Tribunale del riesame come norma sanzionatoria applicabile anche all'indagato sulla base del quantitativo rinvenuto e dell'assenza di prescrizione; la Corte di cassazione non ha invece riesaminato la valutazione di fatto che ha portato a questa qualificazione
Richiamato nel ricorso come riferimento ai principi/definizioni contenute nel decreto legislativo, contestualmente alle norme sostanziali richiamate
Interpretato nel senso che il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come mancanza o mera apparenza della motivazione; non consente una rinnovazione del giudizio di merito sui fatti
Applicata per l'imposizione delle spese e per la comminazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in riferimento ai criteri per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa del ricorrente, giustificando la sanzione pecuniaria
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n.68/2016
Citato solo per indicare che la motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari reali, non riconsidera i fatti o la valutazione della prova: il rimedio è limitato alle violazioni di legge consistenti nell'assenza o mera apparenza della motivazione.
- Un'interpretazione quantitativa (es. grande quantitativo di farmaci) può legittimamente indurre il giudice a ritenere la destinazione alla vendita, ma non è automatica: occorre valutare anche elementi circostanziali (prescrizioni, abitudini dell'indagato, modalità di confezionamento, eventuale provenienza).
- Chi impugna una decisione che contiene valutazioni di fatto deve orientare il ricorso su profili di diritto (violazioni normative o di motivazione) se intende che la Cassazione lo esamini; altrimenti il ricorso è esposto al rischio di inammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una somma a titolo di ammenda: valutare preventivamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione per evitare sanzioni economiche.
- Per difendersi da contestazioni di 'messa in commercio' di medicinali senza autorizzazione è utile documentare la destinazione ad uso personale (prescrizioni, certificazioni mediche, consistenza della scorta in rapporto al consumo) già nei gradi di merito.
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