Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25917/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La vicenda riguarda una domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura concorsuale iniziata nel 2005 e chiusa nel 2021. La società ricorrente, ammessa al passivo in chirografo per un credito di circa 34.607 euro e rimasta insoddisfatta ai riparti, aveva ottenuto dalla Corte d’appello un indennizzo di 6.000 euro per il ritardo eccedente la durata ragionevole. Il Ministero aveva proposto opposizione sostenendo che, ai sensi dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, il pregiudizio da irragionevole durata dovesse presumersi insussistente perché la pretesa era irrisoria se rapportata alle condizioni economiche della società, richiamando bilancio, fatturato, crediti e patrimonio netto. La Corte d’appello aveva accolto tale impostazione, ritenendo il credito insignificante rispetto alla capienza patrimoniale dell’istante. La società ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, nonché degli artt. 6 CEDU, 1 Protocollo addizionale, 111 e 117 Cost., sostenendo che la norma non consente di negare il ristoro ai soggetti economicamente solidi, ma mira solo a escludere pretesi bagatellari in senso oggettivo o comunque privi di reale posta in gioco; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 135 c.p.c. e nullità del decreto per motivazione arbitraria e non controllabile sulla nozione di irrisorietà. Il Ministero ha resistito.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata l’interpretazione data dalla Corte d’appello all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001. Ha affermato che la nozione di irrisorietà della pretesa va letta secondo i criteri della giurisprudenza CEDU e della giurisprudenza nazionale: occorre una reale posta in gioco manifestamente priva di consistenza, valutata sì anche in relazione alle condizioni personali della parte, ma senza trasformare il parametro soggettivo in un automatismo che escluda l’indennizzo per le società patrimonialmente solide. Nel caso concreto, il credito azionato nella procedura concorsuale era ben superiore alla soglia bagattellare e non vi erano ragioni per negare il danno solo per la solidità economica della società. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito liquidando l’indennizzo in 4.500 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo, e ha condannato il Ministero alle spese dei gradi di opposizione e di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001

    si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali delle parti

    La presunzione di insussistenza del pregiudizio opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano realmente irrisori, cioè manifestamente privi di una reale posta in gioco; il parametro soggettivo non consente un automatismo che escluda l’indennizzo per il solo fatto che l’istante sia economicamente capiente.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    La legge Pinto va interpretata in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU, dalla quale il giudice nazionale non può discostarsi nell’applicazione del rimedio interno.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale nel quadro della tutela dell’equa riparazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale a sostegno della corretta interpretazione della tutela del processo ragionevole.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale di conformazione dell’interpretazione della legge interna agli obblighi convenzionali.

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto come violato nel secondo motivo, per avere il giudice di merito deciso sulla base di una valutazione ritenuta arbitraria della irrisorietà.

  • art. 135 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla nullità del decreto per carenza motivazionale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la censura di nullità della decisione di merito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassato il decreto, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo per irrisorietà della pretesa o del valore della causa richiede una reale bagatellarietà della posta in gioco, non una mera sproporzione tra il credito azionato e la capacità economica del soggetto istante.
  • Il riferimento alle condizioni personali della parte non legittima un automatismo espulsivo per le società o per i soggetti patrimonialmente solidi: la valutazione deve restare ancorata alla concreta incidenza della controversia sull’interesse della parte.
  • Nell’ambito della legge sull’equa riparazione, la nozione di irrisorietà deve essere letta in coerenza con i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, che ammette l’esclusione della tutela solo per pretese manifestamente prive di reale posta in gioco.
  • Se la censura di merito sulla nozione di irrisorietà è accolta e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito e liquidare l’indennizzo dovuto.
  • La motivazione sulla irrisorietà deve essere controllabile e non può risolversi in una valutazione meramente soggettiva o arbitraria del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.