Cassazione Penale, Ordinanza n. 33312/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati, destinatari di sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Roma, hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro il patteggiamento, lamentando un solo vizio: la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La Corte rileva però che, per le sentenze di applicazione della pena, il ricorso è esperibile solo per motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza), sicché la censura proposta non è ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro la sentenza di patteggiamento, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre precisato che la declaratoria di inammissibilità va resa de plano, secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata dai ricorrenti per denunciare contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili tassativamente previsti: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena con modello procedimentale de plano, senza formalità.
richiamati come base giuridica dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
richiamato nel capo di imputazione della sentenza di patteggiamento.
Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere la colpa del ricorrente solo quando tale assenza sia ravvisabile; nel caso concreto la Corte non la ravvisa e applica la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura, compresa quella sulla mera illogicità o contraddittorietà della motivazione, è inammissibile.
- La sentenza di patteggiamento non può essere impugnata con motivi generici sulla motivazione, se non nei limiti in cui essi si traducano in una doglianza sulla volontà dell'imputato, sulla corrispondenza tra richiesta e decisione, sulla qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento è dichiarata de plano, secondo il rito speciale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza necessità di trattazione formale.
- In caso di ricorso inammissibile contro sentenza di patteggiamento, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa.
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