Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze sulla motivazione della decisione di merito non rispettavano l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto formulate in modo generico e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva assolto uno di essi dal reato sub capo 3 per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena per il residuo reato sub capo 2, ed aveva escluso per l'altro l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, c.p. La sentenza impugnata aveva comunque confermato la responsabilità dell'uno per concorso in tentato furto pluriaggravato e dell'altro per concorso in furto pluriaggravato. In cassazione veniva contestata, con il primo motivo e con l'ultimo motivo, la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto tali censure generiche e indeterminate, perché non specificavano gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze e non consentivano al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e svolgere il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la censura che non indica puntualmente gli elementi posti a base dell'impugnazione è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, c.p.
Richiamati quali norme incriminatrici del tentato furto pluriaggravato e del furto pluriaggravato oggetto della conferma di responsabilità in appello.
Aggravante esclusa in appello per uno degli imputati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente un dissenso assertivo, ma occorre indicare con precisione i passaggi motivazionali e gli elementi di fatto o di diritto ritenuti erronei.
- La genericità del motivo, quando impedisce di individuare l'esatto oggetto della doglianza e di esercitare il sindacato di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il giudice di appello abbia già svolto una motivazione logicamente coerente sulla responsabilità, il ricorso che non confronti specificamente tale motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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