Cassazione Penale, Sentenza n. 35401/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle dichiarazioni di responsabilità per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), falso relativo ai documenti di circolazione (art. 477 e 482 c.p.) e calunnia (capo e), nonché per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e per l'applicazione della recidiva (artt. 62-bis e 99 c.p.). Sosteneva in particolare di non essere consapevole dell'origine furtiva né della contraffazione della carta di circolazione, di non aver materialmente commesso la contraffazione e di non avere coscienza dell'esistenza della persona indicata come presunto autore (Grec Mircea) al fine di integrare il dolo di calunnia; chiedeva inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche e la non applicazione della recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, confermando la correttezza della motivazione dei giudici di merito. Ha ritenuto che: dalle dichiarazioni dell'imputato e dal suo comportamento (tra cui l'uso e il reperimento di documenti falsi e la circostanza che gli era stato detto di non preoccuparsi dei documenti) si desumeva la consapevolezza dell'illiceità della carta di circolazione, giustificando la condanna per ricettazione; l'uso e il reperimento di documenti falsi giustificavano anche la responsabilità per la contraffazione, anche in concorso; la calunnia è stata ritenuta integrata quando l'indicazione di generalità riguarda persona effettivamente esistente e la reale identità non sia insuperabilmente acquisita, e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento psicologico; il diniego delle attenuanti e l'applicazione della recidiva sono risultato di un apprezzamento di fatto coerente, basato sulla personalità e sui precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Ricettazione: la Corte ha ritenuto che la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta dalle dichiarazioni dell'imputato e dal comportamento complessivo (uso di documenti falsi, istruzioni ricevute), sufficiente a configurare il reato.
Falsità in documenti pubblici o privati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di responsabilità per il falso relativo alla carta di circolazione, anche in concorso, sulla base del reperimento e dell'uso di documenti contraffatti.
Contraffazione di documenti: connesso al reato di falso; la motivazione ha ritenuto provato il concorso nella contraffazione per il comportamento complessivo dell'imputato.
Norma citata nell'imputazione iniziale — nel testo di motivazione non emerge un'interpretazione dedicata, la sentenza si concentra su ricettazione, falso e calunnia; se presente, la norma è stata richiamata tra i capi di imputazione.
Circostanze attenuanti speciali: la Corte ha ricordato che il riconoscimento è un giudizio di fatto e può essere escluso con motivazione congrua, qui negato sulla base dei precedenti penali e della personalità dell'imputato.
Recidiva: l'applicazione è fondata su valutazione di condotta e precedenti; la Corte ha ritenuto motivata l'applicazione della recidiva considerata la continuità del comportamento delittuoso e i precedenti specifici.
Determinazione della pena: la Corte di merito ha esercitato il potere discrezionale nella misura della pena nel rispetto del principio di proporzionalità, richiamato dalla Cassazione come corretto.
Determinazione della pena: collegato all'art. 132, conferma che la motivazione sulla misura della pena rientra nel potere discrezionale del giudice, sindacabile in Cassazione solo nei limiti di motivazione congrua.
Spese e sanzioni per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda al fine di sanzionare la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto dei giudici di merito se la motivazione è congrua e logica; i motivi basati su diversa valutazione probatoria sono inammissibili o infondati.
- La consapevolezza della provenienza illecita di un bene può essere ricavata dalle circostanze e dal comportamento complessivo dell'imputato (es. dichiarazioni, uso di documenti falsi, indicazioni ricevute da terzi).
- L'uso e il reperimento di documenti contraffatti sono elementi che possono integrare responsabilità per falsificazione anche in concorso, oltre che per ricettazione.
- Il reato di calunnia è integrato quando viene indicata la generalità di una persona effettivamente esistente al momento della denuncia e la sua identità non sia insuperabilmente accertata; l'elemento psicologico può essere desunto dalle caratteristiche del documento e dal comportamento dell'agente.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti e la valutazione della recidiva sono valutazioni di fatto del giudice di merito che richiedono motivazione congrua ma non devono necessariamente dettagliare ogni singolo elemento invocato dalla difesa.
- Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile quando le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; ciò può comportare condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sanzioni pecuniarie per l'autore del ricorso.
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