Cassazione Penale, Ordinanza n. 19593/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità penale per una condotta ritenuta di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Deduceva un vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, contestando la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e sostenendo, in sostanza, una diversa destinazione della sostanza sequestrata, asseritamente legata al consumo personale o comunque non allo spaccio. La censura veniva qualificata dalla Corte come meramente diretta a rimettere in discussione gli apprezzamenti di merito sulle modalità di confezionamento, sulla quantità della droga, sul rinvenimento di altra sostanza presso l'abitazione dell'imputato e sui suoi precedenti specifici. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non evidenziava reali profili di illogicità della motivazione e riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica ed esauriente nel valorizzare, ai fini della destinazione allo spaccio, le modalità di confezionamento della sostanza, la quantità, il rinvenimento di altra droga presso l'abitazione dell'imputato e i precedenti specifici dell'interessato. Ha quindi escluso la dedotta illogicità motivazionale, osservando che la valutazione della destinazione della droga, quando la condotta non sia indicativa dell'immediatezza del consumo, è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, profili qui non ravvisabili. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen.
il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il fatto o di attaccare meri profili ricostruttivi, ma solo di censurare reali vizi della motivazione nei limiti previsti dalla norma.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
il testo consente di ricostruire che il giudizio riguarda una condotta di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, anche se l'articolo non è espressamente indicato nel brano fornito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto sotto forma di vizio di motivazione, quando la censura si traduca nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei dati probatori.
- La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta dal giudice di merito da elementi oggettivi e soggettivi quali quantità, modalità di confezionamento, rinvenimento di altra droga e precedenti specifici dell'imputato, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
- Quando la censura riguarda la destinazione della droga e non emerge l'immediatezza del consumo, la valutazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19508/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →