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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20042/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal GIP del Tribunale di Brescia per illegittimità della pena applicata. In particolare la doglianza riguarda l'applicazione di una pena principale (2 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, poi sostituita con 128 ore di lavori di pubblica utilità) ritenuta difettosa perché la riduzione per la scelta del rito (art. 444 c.p.p.) sarebbe eccedente rispetto al massimo consentito (la riduzione non può superare il terzo), con conseguente errata determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità. Il reato contestato è la guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato l'illegalità della sanzione sia in termini assoluti sia per le riduzioni operate per la scelta del rito, ricadendo la fattispecie nella ricorribilità prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La riduzione operata dal GIP è stata considerata eccedente (non può eccedere il terzo) e quindi la sentenza di patteggiamento è stata annullata senza rinvio. Gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento e la riduzione della pena per la scelta del rito; la Corte ha ritenuto che la riduzione della pena per il rito non possa eccedere il terzo, pertanto la diminuzione applicata nel caso concreto (effettiva riduzione della metà della pena detentiva) è illegittima

  • art. 186, comma 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza con le aggravanti previste; la Corte prende come riferimento i limiti edittali e le valutazioni sulle aggravanti/attenuanti per ricostruire la pena base che non può essere indebitamente compressa dal meccanismo di riduzione del rito

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente la ricorribilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento per vizi di legittimità riguardanti la misura della pena; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare il ricorso ammissibile e procedere all'annullamento

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la riduzione della pena per la scelta del rito non può superare il terzo; riduzioni superiori espongono la sentenza a ricorso per illegittimità della pena.
  • Se la pena concordata è oggettivamente illegale (per difetto rispetto ai limiti previsti o per riduzioni eccessive) il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p.; la Corte di Cassazione può annullare la sentenza anche senza rinvio e disporre un nuovo giudizio.
  • Quando l'illegittimità riguarda la consistenza della pena principale, la correzione non può essere limitata al solo atto formale: occorre ricalcolare la pena base tenendo conto delle aggravanti e attenuanti prima di applicare la riduzione per il rito entro i limiti di legge.
  • La determinazione di misure sostitutive (es. lavori di pubblica utilità) deve essere proporzionata alla pena effettivamente determinata; una pena principale illegittima comporta automaticamente errata determinazione della misura sostitutiva.
  • In situazioni analoghe è prudente che il giudice del patteggiamento verifichi ex ante la coerenza della pena concordata con i limiti edittali e con le percentuali massime di riduzione previste dalla legge, per evitare vizii impugnabili.

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