Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35680/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per due episodi di estorsione pluriaggravata commessi il 30 e 31 dicembre 2019 ai danni di gestori di bancarelle nel mercato "della Maddalena", contestando: a) il travisamento e l'illogicità della motivazione rispetto alla identificazione del Nisi nelle intercettazioni (riconoscimento della voce da parte della polizia giudiziaria ritenuto non attendibile dalla difesa); b) la carenza e illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari (si contesta la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, in ragione della vetustà dei fatti e dell'assenza di successivi contatti con la criminalità organizzata); c) la mancata e insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'aggravante "416-bis.1" (secondo la difesa non risultano elementi che dimostrino la consapevolezza del Nisi di agevolare l'associazione camorristica né che illustrino con chiarezza le modalità estorsive e l'entità delle somme richieste).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure difensive svolgessero essenzialmente un sindacato di merito sui fatti e sulla valutazione delle prove, che non è consentito in sede di legittimità se non quando ricorra manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme specifiche. Il Collegio ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame: l'identificazione fonica è stata adeguatamente suffragata da elementi convergenti (dichiarazioni del coimputato Manzi, richiamo del nome nelle conversazioni, precedenti e conoscenze reciproche), la sussistenza delle esigenze cautelari è risultata giustificata anche alla luce della presunzione prevista per i reati aggravati dall'art. 416-bis.1 e non sono emersi elementi idonei a superare tale presunzione. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di impugnazione: il ricorso denuncia illogicità e travisamento della motivazione; la Corte richiama i limiti dell'esame di legittimità che non può rivedere i fatti salvo manifesta illogicità.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    "adottando modalità tipiche delle organizzazioni di camorra, nonché al fine di agevolare l'associazione di appartenenza introitando i proventi delle attività illecite..."

    Aggravante contestata: la Corte ammette la legittimità della contestazione quando risulta indicata sia la modalità "mafiosa" sia la finalità di agevolare l'associazione; la valutazione della consapevolezza è ricavabile da elementi probatori e può essere attribuita anche al concorrente consapevole della finalità del compartecipe.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati connessi alla 416-bis: la custodia cautelare è ammessa salvo prova contraria che dimostri la rescissione dei legami con l'organizzazione; l'onere probatorio spetta a chi intenda superare la presunzione.

  • art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c) richiamata)

    Criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari (pericolo di reiterazione): valutazione rimessa al giudice di merito e integrata dalla presunzione speciale quando opera l'art. 275, comma 3.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella esposizione dei motivi: il ricorso è sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione del provvedimento di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità: la Corte applica la sanzione per spese processuali e dispone il versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa rilevante del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari 'de libertate' la Corte di Cassazione ha poteri limitati: non riesamina i fatti né rivaluta le prove se non in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di norme specifiche.
  • Il riconoscimento di voci nelle intercettazioni può costituire elemento probatorio valido se supportato da elementi convergenti (dichiarazioni del coimputato, precedenti, conoscenze reciproche, richiamo nominale nelle conversazioni); l'onere di provare l'erroneità del riconoscimento grava sulla difesa con elementi oggettivi.
  • Quando è contestata un'aggravante connessa all'art. 416-bis (modalità mafiose e finalità di agevolazione), opera una presunzione di necessità della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) che può essere superata solo con prova positiva della dissociazione dai legami organizzativi.
  • Il decorso del tempo dei fatti non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari; è necessario provare elementi concreti che dimostrino la cessazione del pericolo di reiterazione.
  • Le censure generiche che chiedono una diversa valutazione della persuasività o della rilevanza delle prove sono inammissibili in Cassazione: le doglianze devono indicare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Difesa strategica consigliata: per contestare misure cautelari fondate su intercettazioni e aggravanti di tipo mafioso occorre portare elementi oggettivi e puntuali (testimonianze, documentazione che provi la mancata partecipazione o la rottura dei legami, incongruenze precise nelle trascrizioni/intercettazioni) per superare la presunzione e vincere il limitato sindacato di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.