Cassazione Civile, Ordinanza n. 24011/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dall'ammissione al passivo, in una procedura di amministrazione straordinaria, del credito di una cooperativa che aveva prestato servizi di ormeggio per navi in ingresso e in uscita connesse alle attività industriali del gruppo ILVA. Il giudice delegato aveva ammesso il credito ma negato sia la prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 sia il privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c. Il tribunale, decidendo sull'opposizione della creditrice, aveva escluso la prededuzione perché la debitrice non gestiva direttamente uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e aveva ritenuto irrilevante l'appartenenza al gruppo; quanto al privilegio, aveva negato il beneficio per difetto di prova del superamento o della richiesta di revisione cooperativa prevista dall'art. 82, comma 3-bis, d.l. 69/2013. In cassazione la cooperativa deduceva due censure contro il diniego della prededuzione: applicabilità della prededuzione anche a prestazioni necessarie alla continuità degli impianti, pur rese a soggetto non titolare diretto, e estensione dell'art. 3, comma 3, d.l. 347/2003 anche alla regola della prededuzione; inoltre un terzo motivo sulla violazione delle norme sul privilegio cooperativo, sostenendo che la revisione non fosse requisito costitutivo e che la norma del 2013 introducesse solo una presunzione superabile con altre prove.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, confermando il diniego della prededuzione: la speciale prededuzione del d.l. 347/2003 opera solo quando la debitrice gestisca direttamente uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, requisito che non può essere desunto né da vantaggi indiretti né dall'appartenenza al gruppo. Ha invece accolto il terzo motivo, cassando il decreto nella parte in cui aveva escluso il privilegio per la sola mancanza della revisione cooperativa; ha affermato che l'art. 82, comma 3-bis, d.l. 69/2013 vale solo nel concordato preventivo ed introduce una presunzione relativa di carattere cooperativo, non un requisito ulteriore e indefettibile, sicché resta possibile provare con ogni mezzo i presupposti del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. La causa è stata rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione per il nuovo esame sul privilegio e per le spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003
prevede una prededuzione speciale, di stretta interpretazione, solo per prestazioni rese in favore di una debitrice che gestisca direttamente uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
individua, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, lo stabilimento industriale di interesse strategico nazionale rilevante per la prededuzione speciale
art. 3, comma 3, d.l. 347/2003
non estende automaticamente la prededuzione speciale alle altre società del gruppo; il rinvio riguarda il contesto processuale della procedura, non la fattispecie sostanziale della prededuzione
art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c.
il privilegio per i crediti delle cooperative di produzione e lavoro richiede i presupposti sostanziali del credito cooperativo e non è subordinato, in via costitutiva, alla prova della revisione cooperativa
art. 82, comma 3-bis, d.l. 69/2013
si applica soltanto al concordato preventivo e introduce una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, non un requisito ulteriore e necessario per il privilegio
richiamato come disciplina della revisione cooperativa, cui la norma del 2013 collega la presunzione nel concordato preventivo
richiamato per affermare il carattere eccezionale della prededuzione, in deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale
serve a distinguere tra presunzioni assolute e relative; la Corte qualifica la previsione del 2013 come presunzione relativa
richiamato per ribadire la regola generale dell'onere della prova, che la presunzione relativa incide invertendolo o agevolandolo
art. 45 Cost.
evocato per escludere che la tutela del credito cooperativo possa prescindere dagli opportuni controlli sulla mutualità
Massime di principio
- Le norme che introducono una prededuzione speciale, incidendo sulla graduazione dei crediti, sono norme eccezionali e vanno interpretate restrittivamente: il beneficio compete solo se ricorrono esattamente i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
- Per riconoscere una prededuzione collegata alla continuità di impianti strategici non basta un vantaggio indiretto per il gruppo o per la filiera: la prestazione deve essere direttamente destinata a una debitrice che gestisca lo stabilimento di interesse strategico nazionale individuato dalla legge.
- L'appartenenza a un gruppo non consente, in mancanza di un'espressa previsione, di estendere a società diverse dal soggetto legittimato una prededuzione speciale prevista in funzione della sua specifica qualità.
- La previsione dell'art. 82, comma 3-bis, d.l. 69/2013 non introduce un requisito costitutivo ulteriore per il privilegio delle cooperative di produzione e lavoro, ma una presunzione relativa operante solo nel concordato preventivo.
- Fuori dall'ambito di quella presunzione legale, il privilegio della cooperativa può essere dimostrato anche con altri mezzi di prova, purché siano accertati i requisiti sostanziali del credito riferibile al lavoro dei soci e la prevalenza dell'apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei non soci.
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