Cassazione Civile, Ordinanza n. 06068/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato da una società in forza di un assegno bancario dell'importo di Euro 2.000,00, emesso dal debitore e poi protestato, cui era seguita esecuzione mobiliare. Il debitore aveva proposto opposizione contestando l'esistenza del credito. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma in appello il Tribunale aveva riformato la decisione ritenendo l'assegno prova valida del credito e considerando le fatture relative alle forniture regolarmente contabilizzate nelle scritture contabili autenticate prodotte dalla creditrice. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto generico, inammissibile e irrituale il disconoscimento delle bolle di accompagnamento/fatture, sostenendo che il disconoscimento era stato tempestivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le fatture erano differite e che le bolle recavano firme disconosciute e apocrife, con carenza di motivazione sul punto; 3) censura sulla condanna alle spese del grado di appello, ritenuta ingiusta dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero carenti di specificità perché non aggredivano la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, fondata non solo sul disconoscimento delle bolle/fatture, ma soprattutto sul rilievo che gli assegni bancari emessi dal debitore costituivano valida prova del fondamento del titolo esecutivo e che le fatture risultavano ritualmente contabilizzate nelle scritture contabili autenticate prodotte dalla creditrice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non investiva un vizio della sentenza ma si limitava a contestare la statuizione sulle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamati dal ricorrente per sostenere la ritualità del disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene non specificamente diretta contro la ratio decidendi principale.
Richiamato dal ricorrente in tema di disconoscimento delle scritture private e documenti; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di genericità/inammissibilità/irritualità del disconoscimento; la Corte osserva che il motivo non colpisce la ratio decidendi principale.
La Corte lo applica per affermare che il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non sono specifici e non si confrontano con le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
Norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome e decisive poste a fondamento della sentenza impugnata.
- La censura sul disconoscimento di documenti o scritture è inutilizzabile in cassazione se non incide sulla base decisoria principale della sentenza di merito.
- Le doglianze meramente dirette contro la regolazione delle spese, senza denunciare un vizio della sentenza, non integrano un motivo di ricorso ammissibile per cassazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario un livello adeguato di specificità dei motivi, tale da consentire di individuare con precisione la critica mossa alla decisione impugnata.
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