Cassazione Civile, Ordinanza n. 28185/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata su iniziativa del pubblico ministero e confermata in sede di reclamo dalla corte d'appello. La società ha poi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 24 Cost. e 101, 102 e 354 c.p.c., sostenendo che, ai fini del requisito dimensionale di fallibilità previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., non sarebbe sufficiente il mero dato oggettivo dell'indebitamento complessivo, dovendosi consentire al debitore di contestare natura, esistenza e prescrizione dei debiti, specie quando i creditori non siano parti del procedimento e non sia possibile instaurare un contraddittorio diretto con essi. Con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall., lamentando che la corte d'appello avesse escluso che la documentazione contabile dimostrasse la natura esclusivamente erariale e contributiva dell'indebitamento. Con il terzo ha contestato la prescrizione decennale dei crediti erariali, invocando invece il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c. Con il quarto ha censurato la ritenuta valenza confessoria o di rinuncia alla prescrizione dell'iscrizione a bilancio dei debiti, richiamando l'art. 2937 c.c. e sostenendo che la contabilizzazione fosse un adempimento dovuto del liquidatore e non un riconoscimento del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, ai fini dell'accertamento del requisito di fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., non basta considerare i debiti iscritti a bilancio, ma occorre verificare, sulla base delle prove acquisite e di quelle acquisibili d'ufficio, se i debiti dedotti siano effettivamente ancora esistenti nella misura minima richiesta, tenendo conto anche delle eccezioni specifiche di estinzione o prescrizione sollevate dal debitore. Ha inoltre rilevato che, quando il fallimento è chiesto dal pubblico ministero sulla base di documentazione dell'agente della riscossione e i creditori tributari o previdenziali non sono parti del giudizio, il giudice non può limitarsi a respingere l'eccezione di prescrizione per la sola mancanza del contraddittorio diretto con tali enti, ma può e deve acquisire informazioni urgenti anche presso di essi, per evitare una lesione del diritto di difesa del debitore.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa del debitore nel procedimento prefallimentare e nel reclamo
invocati dalla ricorrente per censurare la mancata instaurazione del contraddittorio con i creditori
art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.
il requisito dimensionale va verificato considerando l'effettivo ammontare dei debiti esistenti al momento della decisione, anche se contestati, ma previa verifica delle eccezioni di prescrizione o estinzione specificamente dedotte
consente l'acquisizione di informazioni urgenti e di documenti rilevanti nel procedimento per la dichiarazione di fallimento
richiamato per il potere di assunzione di mezzi istruttori officiosi nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
dedotto dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di alcuni crediti tributari; la Corte ha precisato che il motivo è assorbito, pur richiamando la distinzione tra crediti decennali e crediti quinquennali
richiamato per sostenere che la contabilizzazione dei debiti a bilancio non equivalga a rinuncia alla prescrizione
art. 9760 del 2011
precedente richiamato in tema di debiti condizionati rilevanti ai fini del requisito dimensionale
Cass. n. 601 del 2017
precedente richiamato per affermare la rilevanza dei debiti contestati nel computo dell'indebitamento
Cass. n. 25870 del 2011
precedente richiamato per la medesima regola sul computo dell'indebitamento
Cass. n. 21241 del 2023
precedente richiamato a conferma dell'inclusione dei debiti contestati nel calcolo dimensionale
Cass. n. 20877 del 2015
richiamata per affermare che la mera contestazione del debito non impedisce la sua inclusione nel computo dell'indebitamento
Cass. n. 21188 del 2021
richiamata sui mezzi istruttori utilizzabili per ricostruire la situazione economico-patrimoniale dell'impresa
Cass. n. 25025 del 2020
richiamata sul valore probatorio di bilanci e documentazione contabile o di terzi
Cass. n. 8965 del 2019
richiamata sul potere-dovere del tribunale di acquisire informazioni urgenti nel prefallimentare
Cass. n. 24721 del 2015
richiamata sul potere officioso istruttorio nel giudizio di reclamo
Cass. n. 33213 del 2023
richiamata per il principio della prescrizione decennale dei crediti erariali per IRPEG, IRAP, IVA e imposta di registro
Cass. n. 12740 del 2020
richiamata per il medesimo principio sulla prescrizione decennale dei crediti erariali
Massime di principio
- Ai fini del requisito dimensionale di fallibilità, devono essere considerati non solo i debiti già iscritti in bilancio, ma anche quelli contestati o sub iudice, perché l'indebitamento rilevante è un dato oggettivo della situazione dell'impresa.
- La mera contestazione del debito da parte dell'imprenditore non impedisce la sua inclusione nel computo dell'indebitamento; tuttavia, se il debitore allega specificamente fatti estintivi o modificativi, il giudice deve verificarne l'effettiva incidenza.
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nel reclamo, il giudice può e deve utilizzare i poteri istruttori officiosi previsti dalla legge per acquisire informazioni e documenti rilevanti, anche presso terzi o enti pubblici, quando ciò sia necessario a valutare l'esistenza e l'ammontare dei debiti dedotti.
- Se il fallimento è chiesto sulla base di crediti tributari o contributivi e il debitore eccepisce la prescrizione, il giudice non può rigettare l'eccezione solo perché i titolari del credito non sono parti del giudizio, ma deve verificare se esistano atti interruttivi o altri elementi idonei a escludere l'estinzione del credito.
- L'iscrizione a bilancio di debiti di natura erariale o contributiva non equivale automaticamente a riconoscimento del debito o rinuncia alla prescrizione, dovendosi valutare la funzione contabile dell'appostazione e le eventuali precisazioni contenute nella nota integrativa.
- La rilevanza della prescrizione dei crediti, ai fini del superamento della soglia di fallibilità, dipende dal regime sostanziale del singolo credito e dall'effettivo ammontare ancora esistente al momento della decisione.
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