Cassazione Civile, Ordinanza n. 26747/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata accreditata per il pagamento di compensi relativi a prestazioni ambulatoriali rese in regime di convenzione con il SSR nei mesi di luglio-ottobre 2007. La azienda sanitaria debitrice aveva proposto opposizione sostenendo di avere già pagato parte del dovuto e di avere correttamente trattenuto le somme corrispondenti allo sconto tariffario previsto dalla normativa finanziaria nazionale e dai successivi decreti assessoriali regionali. In appello la struttura sanitaria aveva eccepito anche il giudicato esterno, richiamando un precedente decreto ingiuntivo tra le stesse parti relativo a prestazioni di gennaio-marzo 2007, sostenendo che quel giudicato avesse già affermato l’inapplicabilità dello sconto tariffario. Con il primo motivo di ricorso in cassazione si denuncia la violazione del giudicato esterno e dell’art. 324 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere non vincolante il precedente decreto ingiuntivo. Con il secondo motivo si deduce omessa/insufficiente motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato il periodo cui si riferivano le prestazioni e non avrebbe esaminato la domanda di verifica di atti giudiziari e la pregiudizialità dei giudizi amministrativi sui decreti tariffari, con conseguente necessità di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudicato sostanziale opera solo se tra i due giudizi vi sia identità di parti, petitum e causa petendi, e che nella specie le prestazioni oggetto del precedente decreto ingiuntivo erano diverse per periodo e per distinte contabili rispetto a quelle del giudizio in esame. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché la questione della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non era stata posta in appello, sia perché la Corte territoriale aveva già esaminato la vicenda normativa e giurisprudenziale, escludendo omissioni di pronuncia. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il giudicato sostanziale può precludere un nuovo giudizio solo in presenza di identità di parti, petitum e causa petendi; la mera evocazione di un precedente provvedimento tra le stesse parti non basta se i fatti costitutivi sono diversi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la denuncia di nullità non è inammissibile per sola errata qualificazione del vizio, se il motivo prospetta comunque un vizio astrattamente idoneo a incidere sulla decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
in cassazione non possono essere veicolate censure che mirano a contestare in modo generico una pretesa omissione motivazionale non effettivamente sussistente
la censura di omessa pronuncia è inammissibile se la decisione impugnata ha in realtà esaminato la questione dedotta
la sospensione necessaria del processo non può essere utilmente dedotta in cassazione se non risulta devoluta nei motivi di appello
norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza in cassazione
Massime di principio
- Il giudicato esterno preclude il riesame solo quando il nuovo processo presenti identità di parti, petitum e causa petendi; ai fini della causa petendi rilevano soprattutto i fatti costitutivi dedotti, non le sole qualificazioni giuridiche prospettate dalle parti.
- Un precedente decreto ingiuntivo passato in giudicato non fa stato automaticamente su rapporti successivi se le prestazioni o le annualità oggetto della nuova domanda sono diverse.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche sinteticamente, la questione dedotta.
- Questioni mai dedotte nei motivi di appello, come la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Le contestazioni che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione della vicenda normativa e amministrativa, quando la Corte di merito l’abbia già esaminata con motivazione coerente, non integrano di regola un vizio rilevante di legittimità.
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