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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Peritore ha impugnato l'ordinanza che respingeva, in via gradata, la richiesta di misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà). Il Tribunale aveva rigettato la domanda rilevando la gravita dei reati oggetto della pena, plurimi precedenti penali, una recente condanna in primo grado per furto, appartenenza a un nucleo familiare indicato dagli organi di polizia come coinvolto nel traffico locale di stupefacenti e in rapporti con il clan Madonia, nonché l'attività lavorativa proposta (collaborazione con la madre nella vendita ambulante) ritenuta di limitata valenza risocializzante.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto sollecitasse valutazioni di merito e fosse comunque manifestamente infondato. La Corte ha confermato i principi interpretativi dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario: per concedere l'affidamento in prova è necessario valutare non solo il passato criminale ma soprattutto il comportamento successivo del condannato e la presenza di elementi indicativi di una positiva evoluzione (assenza di nuove denunce, ripudio delle condotte devianti, adesione a valori sociali, condotta di vita attuale, contesto familiare, prospettive di reinserimento). Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato adeguatamente la decisione, valorizzando i precedenti, i carichi pendenti, la scarsa portata risocializzante dell'attività proposta e le informative di polizia sulla vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata; le censure del ricorrente erano generiche e miravano a riesaminare il merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Per la concessione dell'affidamento in prova occorre valutare la natura e la gravita dei reati ma soprattutto il comportamento successivo del condannato; non basta l'assenza di indicazioni negative nel passato, è necessario riscontrare elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sul reinserimento. Il requisito dell'attività lavorativa non è imprescindibile se surrogato da attività socialmente utili; va applicato il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso (in assenza di colpa grave nella determinazione della causa), il ricorrente è onerato delle spese del procedimento e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato equitativamente tale somma in euro tremila.

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica fondata su elementi di condotta posteriore alla commissione dei fatti: non è sufficiente l'assenza di recidiva passiva, serve l'emersione di segnali positivi di risocializzazione.
  • La gravita dei reati e la presenza di precedenti o carichi pendenti sono fattori rilevanti e possono giustificare il diniego se non sussistono elementi concreti di cambiamento.
  • L'attività lavorativa proposta è un elemento valutabile ma non è sempre determinante: può essere sostituita da altre attività socialmente utili o volontaristiche ritenute idonee alla risocializzazione.
  • Informative di polizia che segnalino vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata o l'applicazione di misure di prevenzione personali sono circostanze che incidono negativamente sulla valutazione del rischio di recidiva.
  • Il principio della gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari autorizza una progressiva concessione di misure alternative, specie quando il soggetto ha un consistente vissuto criminale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione puntuale del merito dei fatti: vizi generici o richieste di rivalutazione sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende.
  • Per essere efficace, la censura motivazionale in Cassazione deve indicare specifiche violazioni di legge o illogicità dimostrabili nella motivazione, non semplici letture alternative dei fatti.

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