Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01502/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale/impedimento di atto d'ufficio contestato ai sensi dell'art. 336 c.p. Sosteneva l'insussistenza dell'elemento materiale e del dolo, deducendo che le condotte a lui attribuite non integrassero la fattispecie incriminatrice. La Corte di cassazione ha però ritenuto i motivi inammissibili perché generici e manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito valorizzava il comportamento tenuto dall'imputato, le minacce e le frasi intimidatorie pronunciate per impedire il compimento dell'atto d'ufficio, non appena emerso il controllo e ulteriori violazioni a suo carico, e che proprio la finalità perseguita costituiva indice del dolo.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La Corte ha ritenuto che la condotta consistita in minacce e frasi intimidatorie finalizzate a impedire il compimento di un atto d'ufficio integri il profilo materiale e soggettivo del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di reati contro la pubblica amministrazione, integra il dolo la finalità perseguita dall'agente di impedire o ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio, quando tale intento sia desumibile dalle minacce o dalle espressioni intimidatorie rivolte al pubblico ufficiale.
  • Il vizio di difetto dell'elemento materiale o del dolo non è scrutinabile quando il ricorso si risolve in censure generiche e manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito logicamente coerente e specificamente ancorata ai fatti.
  • La mera contestazione alternativa del fatto, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.