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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25049/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Lucca nei confronti di un imputato ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e tentata rapina aggravata, con pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 600 di multa, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti e escludendo la recidiva. Il ricorso per cassazione, proposto dalla difesa, ha dedotto: 1) vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell'art. 530 c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento della non imputabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente una perizia psichiatrica incompleta e tardiva, senza considerare documentazione sanitaria e criticità nell'operato del perito; 2) vizio di motivazione per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando l'assenza di una motivazione individualizzata sul giudizio prognostico e la mancata valorizzazione di elementi favorevoli, come la mancata violazione delle prescrizioni cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Sul primo motivo ha affermato che l'accertamento della capacità di intendere e di volere e la valutazione della prova scientifica appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua; ha ritenuto corretta la valorizzazione della perizia e della documentazione sanitaria, escludendo sia un vero travisamento della prova sia rilevanza invalidante del deposito tardivo della relazione peritale, trattandosi di termine ordinatorio e non di causa di nullità. Ha inoltre osservato che la condizione di alterazione da sostanze risultava transitoria e non integra la cronica intossicazione rilevante ai fini dell'imputabilità ex art. 95 c.p., richiamando i principi su infermità mentale e disturbi della personalità. Sul secondo motivo ha ribadito che la sospensione condizionale ex art. 164 c.p. richiede un giudizio prognostico discrezionale fondato sulle circostanze dell'art. 133 c.p., non limitato all'assenza di cause ostative, e ha ritenuto congrua la motivazione negativa della Corte di merito, che aveva valorizzato l'allontanamento dalla comunità terapeutica e la mancata adesione al percorso di recupero. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    individua il vizio di motivazione dedotto in ricorso, ma la Corte esclude che le censure integrino un reale vizio di legittimità.

  • art. 530, comma 1, c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione al mancato riconoscimento della non imputabilità; non è ritenuto violato dalla Corte di merito.

  • art. 95 c.p.

    la Corte afferma che la cronica intossicazione da alcool o sostanze è rilevante solo se assume carattere patologico permanente e irreversibile, non quando l'alterazione sia transitoria.

  • art. 231 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di sostituzione del perito; la Corte considera decisivo che il tardivo deposito della perizia non determini nullità.

  • art. 88 c.p.

    richiamato insieme all'art. 89 c.p. per affermare che il vizio di mente presuppone una vera infermità o alterazione patologica rilevante.

  • art. 89 c.p.

    richiamato insieme all'art. 88 c.p. per escludere che mere anomalie o intossicazioni transitorie integrino vizio parziale di mente.

  • art. 164 c.p.

    la sospensione condizionale richiede un giudizio prognostico positivo sulla futura astensione dal reato, non un mero controllo dell'assenza di cause ostative.

  • art. 133 c.p.

    parametro necessario per il giudizio prognostico sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'accertamento della capacità di intendere e di volere è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua, logicamente coerente e rispettosa dei criteri scientifici richiamati dal perito.
  • In sede di legittimità, la critica alla prova scientifica non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la Corte di cassazione verifica solo la razionalità della motivazione e la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando il contenuto probatorio sia stato rappresentato in modo macroscopicamente difforme dal suo reale significato; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle emergenze istruttorie.
  • Il deposito tardivo della relazione peritale non determina, di per sé, nullità o inattendibilità dell'elaborato quando il termine assegnato al perito è ordinatorio e non risulti adottato un provvedimento di sostituzione.
  • Ai fini dell'imputabilità, il vizio di mente richiede una infermità o disturbo di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, con nesso eziologico rispetto al fatto; non sono sufficienti mere anomalie caratteriali o stati emotivi.
  • La cronica intossicazione da alcool o sostanze è rilevante per l'imputabilità solo se si traduce in una condizione patologica permanente o irreversibile, non quando l'alterazione sia transitoria.
  • La sospensione condizionale della pena presuppone un giudizio prognostico discrezionale, fondato sulle circostanze del caso e sulla personalità del reo ai sensi dell'art. 133 c.p.; il giudice non si limita a verificare l'assenza di cause ostative.
  • La motivazione sul diniego della sospensione condizionale è adeguata quando valorizza elementi concreti di attuale rischio di recidiva o di mancata adesione a percorsi di recupero, senza necessità di un'esposizione formulaica di ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiOnere della prova

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