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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27180/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna del Tribunale di Brescia n. 1494/18 (condanna a 6 anni per reato di concorso in minaccia/rapina aggravata) fondata sull'emersione di due nuovi testi (Krasniqi Samet e Gjyuliqi Driton) che avrebbero dichiarato di essere stati presenti ai fatti e di non aver visto il ricorrente rivolgere minacce; inoltre si deduceva la presunta fragilità del quadro probatorio a seguito dell'assoluzione in appello di altro coimputato (Papaleo). Il ricorrente censurava anche la Corte territoriale per aver ecceduto nei limiti del sindacato in fase di ammissibilità, valutando l'attendibilità delle dichiarazioni come se fosse già in corso il giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di Venezia che, nell'esame di ammissibilità, ha valutato la non plausibilità e incongruenza delle nuove dichiarazioni rispetto al quadro probatorio già acquisito (in particolare il numero e le caratteristiche fisiche delle persone presenti, con l'altezza dei testi incompatibile con l'unico soggetto non identificato), la tardività dell'emersione dei testi (otto anni dopo) e l'assenza di una spiegazione credibile sul motivo per cui tali persone non erano state indicate precedentemente. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto non decisiva l'assoluzione del coimputato Papaleo, che riguardava questioni di identificazione materiali non in contrasto con la ricostruzione dei fatti. Per questi motivi l'istanza di revisione è stata dichiarata manifestamente infondata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'istanza di revisione; la Corte può dichiarare l'istanza inammissibile per manifesta infondatezza quando gli elementi prodotti risultano evidentemente incapaci, alla luce del contenuto della domanda e del giudicato, di consentire la revisione del proscioglimento/condanna.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione e i limiti del sindacato di legittimità; richiamate per contestare la presunta travalicazione dei limiti da parte della Corte d'appello nell'esame di ammissibilità.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Regole sul procedimento di revisione e sui limiti della valutazione preliminare; utilizzata per definire l'ambito del controllo di ammissibilità rispetto al merito.

  • artt. 630 e 631 cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali relativi al procedimento di revisione e alla decisione sulla riapertura del giudizio; richiamati in relazione alla presunta illogicità della valutazione delle nuove prove.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; natura della responsabilità contestata al ricorrente come concorrente.

  • art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.

    Norma relativa alla fattispecie di rapina/reati con aggravanti contestate; oggetto della condanna di merito rispetto alla quale si chiedeva la revisione.

Massime di principio

  • In sede di ammissibilità della revisione la Corte può valutare la plausibilità "ictu oculi" delle nuove prove e dichiarare manifestamente infondata l'istanza quando le nuove allegazioni risultano evidentemente incongruenti o incompatibili con il quadro probatorio già formato.
  • La tardiva emersione di testi (ad es. dopo molti anni) e l'assenza di spiegazioni credibili sul perché non siano stati prodotti nel processo originario riducono significativamente la persuasività delle dichiarazioni e possono giustificare l'inammissibilità della revisione.
  • L'assoluzione di un coimputato non implica automaticamente la possibilità di revisione della condanna degli altri: va valutato se la nuova circostanza incida realmente sul giudicato complessivo e sulle concrete responsabilità attribuite.
  • La comparazione tra prove nuove e preesistenti deve essere unitaria e contestuale: non è sufficiente che una prova nuova contraddica isolatamente una parte del materiale probatorio, ma occorre che, nel complesso, sia idonea a determinare ragionevoli dubbi sul giudicato.
  • Il giudice, anche nella fase di ammissibilità, può considerare elementi oggettivi (numero e caratteristiche delle persone presenti, coerenza delle descrizioni, dati anagrafici rilevabili dai documenti) per verificare la congruenza delle nuove dichiarazioni rispetto alla ricostruzione processuale.

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