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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23366/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

L'ente territoriale per l'edilizia pubblica ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo atto di appello avverso la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non aveva motivato sul motivo di gravame con cui si denunciava la nullità della sentenza di primo grado perché, in quel giudizio, una comparsa di intervento volontario di un terzo aderente alla domanda attorea non sarebbe stata notificata alla parte appellante, rimasta contumace, con conseguente mancato decorso del termine breve di impugnazione. I resistenti hanno eccepito la tardività dell'appello, e la corte territoriale ha accolto tale eccezione senza esaminare il merito del gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata. Poiché la corte d'appello aveva definito il giudizio sulla base di una questione pregiudiziale, accogliendo l'eccezione di tardività dell'appello, non era necessario esaminare il motivo di merito o la doglianza sulla mancata notificazione dell'atto di intervento. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo ex art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è stata reputata infondata perché la decisione d'appello aveva una ratio decidendi autonoma e assorbente, fondata sulla tardività dell'impugnazione.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Le questioni vanno esaminate secondo l'ordine delle questioni pregiudiziali rispetto al merito; se la pregiudiziale definisce integralmente il giudizio, non occorre esaminare i motivi di merito.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato quale termine breve di impugnazione rispetto al quale l'appello, ritenuto tardivo, non poteva essere utilmente scrutinato nel merito.

  • art. 366, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, difettando del requisito di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, quando il giudice definisce la causa sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, non è tenuto a esaminare i motivi di merito rimasti assorbiti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a criticare profili non decisivi per la decisione.
  • La deduzione di nullità della sentenza per omessa motivazione non è idonea se la motivazione esiste sulla questione decisiva posta a fondamento della pronuncia, anche quando non siano esaminate questioni ulteriori o assorbite.
  • L'eccezione di tardività dell'impugnazione, se accolta, assorbe l'esame degli ulteriori motivi di appello e dei profili relativi alla validità della sentenza di primo grado che avrebbero rilevanza solo in un giudizio tempestivamente instaurato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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