Cassazione Civile, Ordinanza n. 24739/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh aveva chiesto protezione internazionale dopo il rigetto amministrativo, riferendo di essere fuggito dal proprio Paese perché vittima di aggressioni da parte di militanti dell'Awami League che pretendevano di indurlo a iscriversi alla loro organizzazione. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione il richiedente articolava quattro motivi: con i primi due denunciava, rispettivamente, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla condizione di pericolosità e violenza generalizzata in Bangladesh e la violazione/falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, per non avere la Corte territoriale esaminato fonti attualizzate e per motivazione apparente, contestando in particolare l'insufficiente identificazione delle fonti usate per valutare la situazione del Paese d'origine. Con il terzo e il quarto motivo censurava il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo motivazione apparente sulle condizioni del Paese e omesso esame delle sue condizioni soggettive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo fondate le censure sulla insufficiente indicazione delle fonti informative utilizzate dal giudice di merito per accertare la situazione del Bangladesh. Ha affermato che il giudice deve specificare la fonte concreta, il contenuto dell'informazione tratta, nonché la data o l'anno di pubblicazione e l'autorità o l'ente di provenienza, così da consentire alle parti di verificare pertinenza e specificità delle informazioni. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La norma rileva ai fini della valutazione dei presupposti della protezione internazionale; la sua applicazione richiede un adeguato accertamento della situazione del Paese di origine mediante fonti attendibili e specificamente indicate.
art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008
Il giudice di merito deve indicare in modo puntuale le fonti informative utilizzate, il loro contenuto, la data o l'anno di pubblicazione e l'autorità o l'ente da cui provengono, per rendere controllabile l'accertamento sulla situazione del Paese di origine.
È stato dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di legge come vizi del giudizio di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'accertamento della situazione del Paese di origine deve essere fondato su fonti informative puntualmente individuate e attualizzate, non su richiami generici a siti o rapporti non meglio specificati.
- Il giudice di merito, quando utilizza informazioni sul Paese di provenienza, deve indicare la fonte concreta, il contenuto tratto, la data o l'anno di pubblicazione e l'ente o autorità di provenienza, in modo da consentire il controllo di pertinenza e specificità da parte delle parti e del giudice di legittimità.
- La mancata specificazione delle fonti sulla situazione del Paese di origine integra un vizio motivazionale e/o una violazione delle regole di istruzione e valutazione proprie del procedimento di protezione internazionale.
- L'accoglimento delle censure che investono l'accertamento sulla situazione del Paese di origine comporta l'assorbimento delle doglianze relative alle ulteriori forme di protezione richieste, quando queste dipendano dal medesimo quadro fattuale da riesaminare.
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