Cassazione Civile, Ordinanza n. 00110/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società dichiarata fallita ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il suo reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale su istanza di una creditrice. La società ricorrente sosteneva, con due motivi, che il giudice di merito avesse omesso l'esame di fatti decisivi: da un lato, la documentazione contabile prodotta per dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di non fallibilità previste dalla legge fallimentare con riguardo a ricavi e attivo patrimoniale; dall'altro, un atto pubblico che, a suo dire, avrebbe escluso un debito rilevante ai fini del superamento della soglia dell'indebitamento. La resistente ha replicato che la documentazione era stata comunque esaminata ma ritenuta inattendibile, che mancavano bilanci, dichiarazioni fiscali e IVA, e che i crediti contestati o oggetto di transazione restavano comunque rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché erano formulati in modo generico e in realtà miravano a contestare valutazioni di merito sulla attendibilità della documentazione prodotta. La Corte ha osservato che la documentazione contabile era stata esaminata dai giudici di merito, i quali l'avevano ritenuta inattendibile per il mancato deposito al registro delle imprese e per l'assenza di altri documenti fiscali; ha inoltre ribadito che, in mancanza dei bilanci richiesti dalla legge, l'onere di provare la non fallibilità grava sul debitore, che può farlo con altri mezzi, ma sempre soggetti al prudente apprezzamento del giudice. Quanto alla soglia dell'indebitamento, la Corte ha confermato che anche i crediti contestati devono essere considerati ai fini dell'art. 1 l. fall., trattandosi di dato oggettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese, nonché al pagamento di sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
regola il reclamo contro la dichiarazione di fallimento, qui rigettato in appello e poi impugnato in cassazione.
limiti dimensionali ex art. 1 l. fall. relativi a ricavi, attivo patrimoniale e indebitamento
i requisiti di non fallibilità devono essere provati dal debitore; nella verifica dell'indebitamento vanno considerati anche i crediti contestati.
bilanci degli ultimi tre esercizi
i bilanci non costituiscono prova legale, ma la loro mancanza non sposta l'onere probatorio dal debitore, che può ricorrere ad altri mezzi di prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
il ricorrente deve indicare uno specifico fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività; non è consentito censurare genericamente questioni o argomentazioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
specifica indicazione degli atti e documenti
a pena di inammissibilità il ricorso deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
deposito dei documenti e degli atti processuali rilevanti
impone il deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso per cassazione.
la valutazione delle scritture contabili e degli altri documenti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
somma equitativamente determinata
la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata in cassazione, fissando una somma equitativa.
somma ulteriore in favore della cassa delle ammende
la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria ulteriore prevista per l'abuso del processo in cassazione.
proposta di definizione accelerata del ricorso
il ricorso è stato deciso seguendo la procedura accelerata, con conferma della proposta di inammissibilità.
art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
contributo unificato aggiuntivo
sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, la censura è ammissibile solo se il ricorrente individua con precisione un fatto storico specifico, il relativo dato probatorio, la sua deduzione nel processo e la sua decisività; non è sufficiente lamentare in modo generico l'omesso esame di documenti o di argomentazioni difensive.
- L'omesso esame di un documento non integra di regola il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il documento sia stato comunque valutato dal giudice di merito, anche se poi ritenuto inattendibile o irrilevante.
- In tema di fallibilità dell'imprenditore, la prova dei requisiti di non fallibilità grava sul debitore quando manchino i bilanci richiesti dalla legge; tale prova può essere fornita con mezzi alternativi, ma resta soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Le scritture contabili e la documentazione prodotta dal debitore non hanno efficacia di prova legale: il giudice di merito può ritenerle inattendibili, e tale valutazione non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- Ai fini della verifica della soglia dell'indebitamento rilevante per la fallibilità, devono essere computati anche i crediti contestati, perché il dato rilevante è oggettivo e non dipende dalla soggettiva opinione del debitore.
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