Cassazione Civile, Ordinanza n. 26986/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società petrolifera)
La controversia
La lite nasce da rapporti contrattuali relativi alla gestione di un impianto autostradale di distribuzione carburanti, regolati da un comodato e da accordi di fornitura in esclusiva e da ulteriori scritture economiche. La gestrice aveva chiesto la dichiarazione di nullità di due accordi economici del 24 maggio 2011 e del 12 marzo 2015, deducendo la violazione di norme imperative, in particolare dell’art. 19 l. n. 57/2001 e dell’art. 9 l. n. 192/1998, con conseguente domanda di pagamento di somme a suo favore, in via principale o subordinata. La controparte aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per crediti da fatture, rilascio dell’impianto, penale per ritardo e chiusura, oltre danni. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dei due accordi e riconosciuto un credito alla gestrice; la Corte d’appello, invece, ha rigettato l’appello principale e, anche in esito all’appello incidentale, ha rideterminato i rapporti economici riconoscendo un credito maggiore alla società petrolifera e operando una compensazione impropria tra le partite creditorie contrapposte, sottraendo i maggiori guadagni da overpricing conseguiti dalla gestrice dagli importi dovuti dalla concedente a titolo di sconto sul prezzo del carburante. Con il ricorso per cassazione la liquidazione giudiziale ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse pronunciato oltre le domande perché la società petrolifera non aveva proposto eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; 2) violazione dell’art. 3 dell’accordo aziendale del 26 febbraio 2004, che prevedeva una procedura condivisa per le conseguenze della reiterata violazione del prezzo massimo, procedura che sarebbe mancata; 3) violazione dell’art. 1223 c.c. per asserita erronea applicazione della compensatio lucri cum damno, che la ricorrente riteneva non praticabile perché, a suo dire, non vi sarebbe stato alcun danno risarcibile né un effettivo arricchimento correlato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo, osservando che il giudice può interpretare e qualificare la domanda senza essere vincolato dalla formula usata dalla parte e che, nel caso concreto, la Corte d’appello non aveva introdotto un’eccezione nuova, ma aveva soltanto ricostruito la correlazione sinallagmatica tra le reciproche pretese del medesimo rapporto contrattuale, operando un mero storno contabile dei maggiori guadagni da overpricing. Il secondo profilo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché non si confrontava con la ratio decidendi: la clausola dell’accordo del 2004 non escludeva l’accesso alla tutela giurisdizionale né vincolava il giudice. Il terzo profilo è stato dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito: la Corte ha chiarito che la compensatio lucri cum damno opera solo quando vantaggio e danno derivino dal medesimo fatto con identico nesso causale; nel caso di specie, invece, il giudice di merito aveva proceduto a una compensazione impropria tra poste contrapposte derivanti dal medesimo rapporto negoziale, legittimamente effettuando un accertamento contabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può attribuire d'ufficio un bene della vita diverso da quello domandato, ma può qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti allegati senza incorrere in extrapetizione, purché restino immutati i fatti costitutivi e l'effetto finale richiesto.
art. 3 dell'accordo aziendale del 26 febbraio 2004
La clausola che prevede una procedura condivisa in caso di violazione del prezzo massimo non impedisce, di per sé, l’accesso alla tutela giurisdizionale e non vincola il giudice nella qualificazione e decisione della domanda.
Il criterio di determinazione del danno consente la compensazione solo se vantaggio e danno derivano dal medesimo fatto con identico nesso causale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta una compensazione impropria tra partite contrapposte del medesimo rapporto.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che il giudice avesse deciso sulla base di una eccezione di inadempimento non proposta; la pronuncia di merito è stata ricondotta alla qualificazione del rapporto e alla compensazione impropria.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma processuale di legittimità invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Invocato nel giudizio di merito come base della nullità degli accordi economici per contrasto con norme imperative.
Invocato nel merito quale norma imperativa asseritamente violata dagli accordi economici oggetto di nullità.
Invocato nel merito quale disciplina dell’abuso di dipendenza economica posta a fondamento della nullità richiesta.
Massime di principio
- Il giudice deve interpretare e qualificare la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa e ai fatti allegati, non alla sola formula testuale usata dalla parte; la diversa qualificazione non integra extrapetizione se non mutano i fatti costitutivi e l’effetto giuridico finale richiesto.
- La clausola contrattuale che preveda una procedura interna o condivisa per la gestione di una violazione non esclude, salvo espressa previsione, la possibilità di agire in giudizio e non vincola il giudice nella decisione della controversia.
- La compensatio lucri cum damno presuppone che vantaggio e danno derivino dal medesimo fatto illecito o inadempimento e siano legati da identico nesso causale; in difetto, non può operare come riduzione automatica del risarcimento.
- Quando le pretese contrapposte delle parti nascono dal medesimo rapporto sinallagmatico, il giudice può procedere a compensazione impropria o a mero accertamento contabile delle partite, senza necessità di una specifica eccezione di parte, purché non vengano alterati i fatti dedotti in causa.
- Il sindacato di legittimità è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a contestazioni generiche prive di specificità.
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