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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19466/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale, dopo avere citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma numerosi soggetti privati per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da operazioni di investimento ritenute illecite, mala gestio degli organi apicali, carenze di controllo interno e condotte corruttive e di interposizione fittizia, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Ha sostenuto che la propria natura di fondazione di diritto privato ex d.lgs. 509/1994, la struttura privatistica delle operazioni contestate, la finalità di tutela del patrimonio dell'ente e la circostanza che i convenuti fossero soggetti privati o ex amministratori/controllori non dipendenti pubblici rendessero la controversia devoluta al giudice civile e non alla Corte dei conti. Alcuni controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso o hanno chiesto la giurisdizione contabile; altri convenuti hanno invece sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha ritenuto fondato il ricorso e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha distinto la fattispecie dall'azione per danno erariale davanti alla Corte dei conti, rilevando che qui l'azione proposta dall'ente è un'azione di responsabilità civile diretta al ristoro del danno patito dal patrimonio dell'ente stesso per violazione di obblighi gestori e di controllo. La Corte ha ribadito che la giurisdizione contabile presuppone un danno arrecato a una amministrazione pubblica in senso proprio e un rapporto funzionale idoneo a radicare la responsabilità amministrativa, elementi che nel caso concreto non bastano a mutare la natura civilistica dell'azione promossa dall'ente contro i propri organi e contro terzi. Di conseguenza ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, con prevalenza della posizione dell'ente ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    consente il regolamento preventivo di giurisdizione anche su iniziativa della parte che ha introdotto il giudizio di merito, ove vi siano dubbi sui limiti esterni della giurisdizione.

  • d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    art. 1, secondo e terzo comma; art. 3, primo, secondo e quinto comma

    disciplina la trasformazione degli enti previdenziali in fondazioni di diritto privato, mantenendo funzioni previdenziali obbligatorie e forme di vigilanza ministeriale e contabile.

  • d.lgs. 231/2001

    richiamato dall'ente per evidenziare una sua assoggettabilità a sanzione amministrativa, invocata a sostegno della natura privatistica dell'ente e della controversia.

  • art. 38 Cost.

    richiamato come quadro costituzionale dell'attività previdenziale obbligatoria svolta dall'ente.

  • d.lgs. 163/2006

    richiamato dall'ente per affermare che le operazioni contestate attengono a materie privatistiche sottratte alla disciplina dell'evidenza pubblica.

  • d.lgs. 50/2006

    richiamato dall'ente per sostenere l'estraneità delle condotte alle procedure di evidenza pubblica.

  • Corte cost. n. 355/2010

    richiamata per ribadire che la Corte dei conti non è il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici in generale.

  • Corte cost. n. 46/2008

    richiamata nel medesimo senso sulla delimitazione della giurisdizione contabile.

  • Corte cost. n. 641/1987

    richiamata nel medesimo senso sulla natura non generale della giurisdizione contabile.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto dalla stessa parte attrice che ha introdotto il giudizio di merito quando esistano dubbi ragionevoli sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito.
  • L'azione di responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti e l'azione civile di responsabilità promossa dall'amministrazione o dall'ente davanti al giudice ordinario sono azioni autonome e indipendenti, anche se fondate sui medesimi fatti materiali.
  • La giurisdizione contabile richiede un danno arrecato a una amministrazione pubblica e un rapporto di servizio o funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione; in mancanza di tali presupposti, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
  • Quando un ente previdenziale trasformato in fondazione di diritto privato agisce per il risarcimento del danno al proprio patrimonio derivante da mala gestio degli organi e da violazioni di obblighi gestori e di controllo, la causa ha natura civilistica e appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • Il carattere pubblicistico dell'ente, la vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti non bastano da soli a radicare la giurisdizione contabile sull'azione risarcitoria proposta dall'ente contro i propri amministratori, controllori o terzi, se il danno dedotto incide direttamente sul patrimonio dell'ente stesso e non sull'erario di una amministrazione pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAmministratori
RamiProcesso civileSocietarioBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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