Cassazione Civile, Ordinanza n. 21155/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del lavoratore, del licenziamento intimatogli il 27 settembre 2019 dalla società datrice di lavoro. La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinato la reintegrazione e condannato la società al risarcimento nei limiti di legge. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la prova della revoca del licenziamento comunicata al dipendente tramite messaggio su Whatsapp; con il secondo ha dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione sulle ragioni del mancato accoglimento delle sue difese. In via preliminare, tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato depositato oltre il termine di 20 giorni dall'ultima notificazione previsto dall'art. 369 c.p.c. e che l'istanza di rimessione in termini era stata presentata solo dopo un significativo lasso di tempo dalla conoscenza del preteso malfunzionamento telematico che avrebbe impedito il deposito tempestivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per tardivo deposito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., rilevando d'ufficio la tardività rispetto al termine decorrente dall'ultima notificazione. Ha escluso che l'istanza di rimessione in termini, proposta soltanto dopo oltre un mese dalla dedotta scoperta del malfunzionamento del sistema telematico, potesse sanare l'omissione, poiché la parte non si era attivata immediatamente o comunque entro un termine ragionevole una volta cessato l'impedimento. Conseguentemente, la società è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro 20 giorni dall'ultima notificazione; il suo tardivo deposito comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio e indipendentemente da eccezioni della controparte.
- La rimessione in termini per causa non imputabile presuppone che la parte si attivi senza ingiustificato ritardo non appena cessato l'impedimento; un significativo iato temporale tra la scoperta dell'ostacolo e la richiesta di rimessione è incompatibile con tale requisito.
- La deduzione di un malfunzionamento del sistema telematico non esonera la parte dall'onere di dimostrare sia la causa non imputabile dell'omissione sia la tempestiva reazione processuale una volta venuta meno l'impossibilità di deposito.
- L'improcedibilità del ricorso comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e, quando ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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