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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29594/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una sanzione amministrativa pecuniaria di 69.000 euro irrogata dalla Banca d'Italia a un componente del consiglio di amministrazione di una cassa di risparmio, sulla base di rilievi ispettivi relativi a carenze organizzative, nei controlli e nel processo del credito. L'interessato propose opposizione alla Corte d'appello di Roma chiedendo l'annullamento o l'inefficacia del provvedimento, o in subordine la riduzione della sanzione. La Corte d'appello respinse l'opposizione. In cassazione il ricorrente dedusse: (1) nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente/contraddittoria sul decorso del termine di 90 giorni dell'art. 14 l. n. 689/1981, assumendo che la Corte territoriale avesse affermato sia che il termine decorre dal visto del Direttore Centrale, sia che deve comunque essere congruo e ragionevole; (2) violazione della lex mitior e falsa applicazione degli artt. 144 e 144-ter T.U.B., oltre a questione di legittimità dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015, sostenendo che, per effetto della normativa sopravvenuta più favorevole, gli amministratori non sarebbero più sanzionabili per violazioni dell'art. 118 T.U.B. e che, per altre violazioni, la responsabilità degli esponenti aziendali sarebbe subordinata alle condizioni previste dall'art. 144-ter T.U.B. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato/inammissibile sul piano del vizio motivazionale, affermando che la motivazione della Corte d'appello era comprensibile e che la ratio decidendi era chiaramente l'individuazione nel visto del Direttore Centrale del dies a quo per il termine di 90 giorni; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nelle sanzioni Banca d'Italia, il termine decorre da quel visto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, perché la questione della lex mitior non risultava esaminata dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto il primo motivo osservando che non vi era motivazione apparente o perplessa, poiché la decisione di merito era chiaramente fondata sull'assunto che il termine di 90 giorni ex art. 14 l. n. 689/1981 decorre dal visto del Direttore Centrale; ha anche richiamato il precedente di legittimità secondo cui, per le sanzioni amministrative della Banca d'Italia, la fase di accertamento si conclude con tale visto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità, non essendo stato proposto in appello, e ha applicato il filtro di inammissibilità di cui all'art. 360-bis c.p.c. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta un dissenso sul merito della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    Per le sanzioni amministrative della Banca d'Italia, il termine di 90 giorni per la notificazione della violazione decorre dall'apposizione del visto del Direttore Centrale, che segna la conclusione della fase di accertamento.

  • art. 144 d.lgs. 385/1993

    Richiamato dal ricorrente in relazione al nuovo regime sanzionatorio del T.U.B.; la censura non è esaminata nel merito perché ritenuta nuova.

  • art. 144-ter d.lgs. 385/1993

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sopravvenuta non sanzionabilità di alcuni esponenti aziendali salvo ricorrano specifiche condizioni; questione dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 118 d.lgs. 385/1993

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la violazione non sarebbe più imputabile agli amministratori, ma la censura non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72

    Contestato dal ricorrente come norma illegittima per contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali, ma la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, non esaminata nel merito per novità.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento all'art. 7 CEDU, non esaminato nel merito per novità.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale, senza scrutinio di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il filtro di inammissibilità opera per ogni singolo motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando la censura non supera il vaglio di legittimità alla luce dell'orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva; non è sufficiente allegare una motivazione sintetica o non condivisibile.
  • Quando la Corte di merito individua chiaramente la ratio decidendi, eventuali ulteriori considerazioni accessorie non trasformano la motivazione in apparente o contraddittoria.
  • In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, il termine di decadenza per la notificazione della violazione decorre dall'apposizione del visto del Direttore Centrale, che perfeziona la fase di accertamento.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione di diritto o di costituzionalità non esaminata nei gradi di merito comporta inammissibilità per novità.
  • Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. può condurre alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato o propone censure non scrutinabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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