Cassazione Penale, Sentenza n. 38509/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, denunciava: (i) violazione di legge per tardività della querela (art. 124 c.p. richiamato in ricorso) e mancata pronuncia di non doversi procedere; (ii) errata applicazione dell'art. 633 c.p. per mancata sussistenza dell'elemento dell'invasione arbitraria e conseguente richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto; (iii) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per erronea valutazione della prova; (iv) errore e carenza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: (a) il termine di querela è stato valutato correttamente dai giudici di merito, e l'onere di provare l'intempestività incombe su chi lo allega; (b) le valutazioni dei giudici di merito sulla sussistenza del reato di invasione arbitraria sono congrue e insuscettibili di sindacato in cassazione salvo vizio logico-manifesto che qui non è emerso; (c) per le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione non è ammissibile per mero vizio di motivazione ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. 28/2000; (d) il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato in base ai precedenti penali e all'assenza di elementi favorevoli; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma contestata (invasione arbitraria di immobile): i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato; la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la valutazione fattuale dei giudici e non sindacabile in questa sede salvo vizio logico-manifesto
Richiamato nel ricorso in relazione alla tempestività della querela; la Corte ha però confermato che l'onere di provare l'intempestività incombe su chi lo deduce e che non è stata dimostrata la tardività
comma 1, lettere b) ed e); comma 2-bis
Regole sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità, in particolare che per le sentenze d'appello su reati di competenza del giudice di pace non è ammesso il ricorso per mero vizio di motivazione (lett. e) salvo i casi previsti dal comma 2-bis)
art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Disciplina l'impugnazione delle sentenze del giudice di pace; coordinata con l'art. 574 c.p.p. comma 4, estende l'effetto dell'impugnazione sui punti dipendenti (es. risarcimento danni)
Principio per cui l'impugnazione relativa alla responsabilità estende i suoi effetti agli altri punti dipendenti della sentenza, come il risarcimento del danno
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Collegato all'art. 606 c.p.p.: limita i motivi di cassazione esperibili avverso sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la loro valutazione è giudizio di fatto e non sindacabile in cassazione se congruamente motivato
Autorizza la condanna al pagamento di somme per responsabilità nell'uso dell'azione giudiziaria: applicato per il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato: non è ammesso il controllo per mero vizio di motivazione salvo i motivi espressamente consentiti dall'art. 606 c.p.p. e dal comma 2-bis
- La valutazione dei fatti e dell'attendibilità delle prove compiuta dai giudici di merito è ampiamente tutelata in cassazione; la Corte di legittimità verifica solo la presenza di un apparato logico-argomentativo e non può rivedere i fatti a titolo sostitutivo
- Chi deduce l'intempestività della querela ha l'onere di fornire prove rigorose e non può limitarsi a mere supposizioni; in caso di incertezza la questione va risolta a favore del querelante
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione soltanto se la motivazione è contraddittoria o illogica in modo manifesto; altrimenti rimane giudizio di merito
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e non generici o cumulativi su profili incompatibili della motivazione; la genericità comporta inammissibilità
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