Cassazione Penale, Ordinanza n. 08500/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso contestava, in sostanza, la qualificazione giuridica del fatto: si deduceva che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata in lesioni e minacce, sostenendosi inoltre che la resistenza non sarebbe configurabile perché la condotta sarebbe stata posta in essere dopo l'identificazione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché generici e manifestamente infondati, evidenziando che la motivazione di merito era non illogica e si fondava sulla particolare intensità del dolo e sulle modalità aggressive, reiterative e oppositive della condotta verso i pubblici ufficiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la tenuta della motivazione di appello sulla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo corretto il richiamo al dolo specifico del reato e rilevando che la condotta, pur successiva all'identificazione, restava comunque collocata nelle fasi immediatamente precedenti o successive dell'atto d'ufficio e quindi rientrava nell'ambito dell'art. 337 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il dolo specifico consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio; la resistenza ricomprende anche le fasi immediatamente precedenti e successive dell'atto, se funzionalmente collegate alla sua completezza.
Non è espressamente indicato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è la conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo richiesto si concreta nella coscienza e volontà di impiegare violenza o minaccia allo scopo di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio; restano irrilevanti i motivi soggettivi o lo scopo mediato perseguito dall'agente.
- La condotta è sussumibile nell'art. 337 c.p. anche quando si collochi in una fase immediatamente precedente o successiva all'atto d'ufficio, purché sia funzionalmente collegata alla sua realizzazione e non esaurita in un istante meramente formale di identificazione.
- La riqualificazione del fatto in reati diversi, come minaccia o lesioni, è esclusa quando il comportamento aggressivo non sia mera espressione di volgarità o minaccia generica, ma sia diretto a condizionare l'attività del pubblico ufficiale impedendogli di compiere o di completare l'atto del suo ufficio.
- In sede di legittimità, censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura del fatto a una motivazione di merito logicamente argomentata sono inammissibili se prive di specificità o manifestamente infondate.
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