Cassazione Penale, Sentenza n. 29973/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione in sede esecutiva e ha rideterminato la pena complessiva; il ricorrente denuncia violazione di legge per carenza di motivazione nella dosimetria degli aumenti applicati ai reati satellite, in particolare perché gli aumenti risultano indicati solo numericamente e con un generico richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen., mentre la pena complessiva è risultata prossima al cumulo materiale e avrebbe richiesto una motivazione analitica e distinta per ciascun reato satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. La decisione è stata motivata con il rilievo che il giudice dell'esecuzione non ha indicato il percorso logico-giuridico e non ha motivato distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, in violazione dei principi giurisprudenziali sull'obbligo di motivazione. Disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, con istruzione a ricalcolare e motivare analiticamente la pena complessiva rispettando i criteri di legge e i limiti procedurali.
Norme richiamate
Norma che disciplina la continuazione in sede esecutiva; qui invocata come base per l'applicazione della continuazione ai titoli esecutivi contestati.
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso, utilizzata per individuare il reato piu grave e la pena base nella determinazione della pena complessiva.
art. 416-bis.1 (citato come 416-bis, comma 1) cod. pen.
Richiamato in relazione alle aggravanti applicate ai reati di estorsione e tentata estorsione commessi con modalità aggravate dalla legge antimafia; incide sulla quantificazione delle singole pene satellite.
Elenca i criteri per la determinazione della pena individuale (circostanze attenuanti/agggravanti, personalità dell'autore, modalità del fatto, ecc.). La Corte ha richiamato che il giudice deve indicare quali criteri di art. 133 sono stati ritenuti rilevanti e must motivare specificamente, soprattutto quando la pena si discosta dal minimo edittale o si avvicina al cumulo materiale.
Riferimento alla disciplina del concorso di reati e alla pena complessiva; nel provvedimento è richiamato l'obbligo di rispettare limiti quali quello per cui la pena complessiva non può superare il triplo di quella inflitta per il reato piu grave.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Norma sulla recidiva e le sue conseguenze sul trattamento sanzionatorio; citata come elemento da considerare nella determinazione complessiva della pena.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un., n. 47127 del 24/06/2021 e altre pronunce richiamate)
Principi consolidati richiamati: il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite nel caso di continuazione; la qualità della motivazione richiesto cresce quanto piu la pena complessiva si avvicina al cumulo materiale o supera il minimo edittale.
Massime di principio
- Nel caso di continuazione il giudice deve individuare il reato piu grave, stabilire la pena base e motivare separatamente l'aumento di pena attribuito a ciascun reato satellite.
- Il richiamo generico ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." è sufficiente soltanto quando la pena inflitta è vicina al minimo edittale; se la pena si discosta dal minimo o si avvicina al cumulo materiale la motivazione deve essere analitica e specifica.
- Quando la pena complessiva si avvicina al cumulo materiale, il giudice ha un obbligo più stringente di motivazione: deve esplicitare i criteri oggettivi e soggettivi utilizzati e la valutazione del valore ponderale dei reati satellite.
- Il rispetto dei limiti di legge (es. non superare il triplo della pena per il reato piu grave ai sensi delle regole sul cumulo) e la verifica della definitività delle pene precedenti devono essere esplicitamente considerati nella motivazione.
- Se la motivazione è carente sul punto della dosimetria degli aumenti, il rimedio è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio e nuova pronuncia in diversa composizione.
- Per la difesa: contestare la mancanza di motivazione analitica sugli aumenti e richiedere l'espressa indicazione dei criteri di art. 133 applicati; fornire elementi fattuali e valutazioni comparate per ridurre il valore ponderale dei reati satellite.
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