Sentenza n. 160/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della delibera di consiglio comunale n. 21 del 23 maggio 2022, pubblicata all'albo pretorio il 26 maggio 2022, avente ad oggetto l'approvazione del rendi-conto di gestione dell'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 118/2011; - della deliberazione della giunta comunale n. 66 del 27 aprile 2022 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e dei relativi allegati; - della relazione dell'organo di revisione anno 2021, prot. 0005314/2022 del 23 maggio 2022; - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso per quanto lesivo. Quanto ai motivi aggiunti presentati da De Siano Domenico il 28/10/2022: - della delibera di consiglio comunale n. 41 del 1° settembre 2022 avente ad oggetto la convalida della delibera di n. 21 del 23 maggio 2022, a sua volta avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 118/2011; - di ogni atto presupposto, conseguente e connesso per quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere comunali di approvazione e successiva convalida del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, nonché atti presupposti e relazione dell'organo di revisione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la delibera del consiglio comunale di approvazione del rendiconto di gestione 2021, la deliberazione della giunta comunale di approvazione dello schema di rendiconto e la relazione dell'organo di revisione, deducendo vizi non specificati nel testo della sentenza. Con motivi aggiunti avevano inoltre impugnato la successiva delibera consiliare di convalida della delibera di approvazione del rendiconto. Prima della decisione, i ricorrenti hanno dichiarato, in data 6 ottobre 2025, la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Il Collegio ha ritenuto vincolante l'espressa dichiarazione dei ricorrenti, rilevando che, secondo il principio dispositivo in senso ampio, la parte può rinunciare alla decisione sino a quando la causa è trattenuta in decisione. In assenza di repliche o diverse richieste della parte resistente, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della sopravvenuta carenza d'interesse e dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'esito in rito e della non opposizione del Comune.
Norme richiamate
art. 227, comma 2, d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa della delibera consiliare di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021; non è stato esaminato nel merito dal TAR.
art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. 118/2011
Richiamato quale ulteriore base normativa della delibera di approvazione del rendiconto; non è stato esaminato nel merito.
Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza esaminare d'ufficio il merito della controversia.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte la disponibilità dell'azione sino al momento della decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire in presenza di una dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza d'interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, le spese possono essere compensate quando l'esito è meramente processuale e la parte resistente non si oppone.
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