Cassazione Penale, Ordinanza n. 29156/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado e riconosciuta la continuazione con una precedente sentenza della stessa Corte, ha rideterminato la pena a cinque anni, sei mesi e trenta giorni di reclusione ed euro 20.100 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena fosse stata ingiustamente discostata dal minimo edittale; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessivo aumento di pena applicato a titolo di continuazione esterna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo congruo e conforme ai criteri legali nella determinazione della pena. Ha precisato che una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione è necessaria solo quando la pena sia vicina al massimo edittale o comunque superiore alla media, mentre resta insindacabile la scelta del giudice di merito di irrogare una pena media o prossima al minimo, essendo tale valutazione riconducibile all'apprezzamento discrezionale fondato sui criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per il quale era stata inflitta la pena
criterio discrezionale di commisurazione della pena richiamato per ritenere insindacabile la scelta del giudice di merito di applicare una pena media o prossima al minimo edittale
la ricorrente deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione è stata ritenuta non idonea a scalfire una decisione sorretta da motivazione congrua
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, la motivazione del giudice deve essere particolarmente analitica solo quando la sanzione si collochi verso il massimo edittale o oltre la media; quando invece la pena è determinata in misura media o prossima al minimo, la scelta può ritenersi sufficientemente giustificata dal richiamo ai criteri legali di commisurazione.
- La censura in cassazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio non è idonea a ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della pena irrogata e non emerga uno sviamento dai parametri legali.
- L'aumento per continuazione, ove censurato solo in termini di asserita eccessività senza indicare una specifica violazione di legge o un effettivo deficit motivazionale, non consente di superare il controllo di legittimità se il giudice di merito abbia esercitato il proprio apprezzamento discrezionale in modo non illogico.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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