Cassazione Civile, Ordinanza n. 01459/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di Cassazione, sostenendo che fosse erronea l'affermazione secondo cui la loro memoria sarebbe stata tardiva e quindi inammissibile. Hanno chiesto che fosse attestata la tempestività del deposito, poiché la memoria sarebbe stata presentata nel periodo tra l'adunanza e i cinque giorni prima della stessa, e che la Corte riesaminasse la memoria. La Corte ha tuttavia rilevato che la doglianza non riguardava un mero errore materiale emendabile, ma mirava a ottenere un nuovo giudizio sul merito della tempestività e sull'esame della memoria, questione estranea alla procedura di correzione di errore materiale. Inoltre, il Collegio ha condiviso l'osservazione del relatore secondo cui il termine per la memoria ex art. 380-bis c.p.c. va computato a ritroso, sicché il deposito avvenuto nell'arco temporale indicato dai ricorrenti doveva considerarsi tardivo; la memoria successivamente depositata non ha introdotto elementi idonei a mutare tale conclusione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, ritenendo che la richiesta eccedesse i limiti del rimedio processuale utilizzato, perché finalizzata non a emendare un mero lapsus, ma a sollecitare una nuova valutazione della tempestività della memoria e del suo esame. La Corte ha inoltre disposto che nel procedimento di correzione di errore materiale non si provvede sulle spese e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale del ricorso per correzione di errore materiale in Cassazione; il rimedio è utilizzabile solo per emendare errori materiali e non per ottenere un nuovo giudizio.
Il termine per il deposito della memoria si computa a ritroso rispetto all'adunanza; la memoria è tempestiva solo se depositata entro il quinto giorno antecedente, con eventuale proroga se il termine cade in sabato o domenica.
È richiamato, insieme all'art. 391-bis c.p.c., quale norma che disciplina la correzione di errore materiale, rimedio limitato alla sola emendazione di errori materiali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per correzione di errore materiale è inammissibile quando, sotto la veste dell'emenda, miri in realtà a ottenere una nuova decisione sul merito della questione decisa.
- La procedura di correzione di errore materiale non può essere utilizzata per censurare l'apprezzamento della Corte su tempestività, ammissibilità o contenuto di atti processuali, salvo il solo errore materiale riconoscibile.
- Nel rito camerale di legittimità, il termine per il deposito della memoria si calcola a ritroso dall'adunanza, individuando come ultimo giorno utile il quinto giorno antecedente, con proroga al giorno lavorativo precedente se il termine cade in giorno festivo o di sabato.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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